è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 (supplemento ordinario n. 40) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 che fornisce le nuove linee guida per la redazione, da parte dei prefetti, dei Piani d`Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, previsti dal D.Lgs. 334/1999 cd. Seveso II.
Occorre ricordare che il D.Lgs. 334/1999, attuativo della Direttiva comunitaria 96/82/CE, detta norme finalizzate a prevenire incidenti in impianti produttivi in cui sono presenti sostanze altamente pericolose per l`uomo e l`ambiente e, a tal fine, contiene anche disposizioni in materia di pianificazione urbanistica delle aree interessate da tali impianti.
L`art. 14 del Decreto e il successivo D.M. 9 maggio 2001 di attuazione fissano i criteri per raccordare le leggi in materia di governo del territorio e di ambiente con le esigenze di salvaguardia connesse al rischio di incidenti rilevanti e in particolare l`obbligo di mantenere opportune distanze fra gli stabilimenti e gli insediamenti residenziali e le infrastrutture intorno ad essi.
Per quanto di interesse del settore, il DPCM contiene alcune indicazioni che incidono sulla pianificazione urbanistica e sull`attività edilizia delle zone interessate dagli impianti soggetti al D.Lgs. 334/1999.
In particolare, oltre ad auspicare il coordinamento fra le informazioni contenute nei Piani d`Emergenza Esterna e gli strumenti di pianificazione del territorio, si stabilisce che il PEE possa costituire elemento di supporto per il comune nell`individuazione delle aree nelle quali l`attività edilizia è soggetta al regime transitorio dell`art. 14 del D.Lgs. 334/1999.
In queste zone, qualora il comune non abbia adottato le necessarie varianti di adeguamento alla normativa Seveso, i titoli abilitativi per i nuovi insediamenti sono rilasciati solo se il progetto risulti conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001, previo parere tecnico del Comitato regionale o interregionale per la prevenzione incendi.
Inoltre, si stabilisce che nella predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici, oltre agli aspetti già indicati nel D.Lgs. 334/1999 e nel D.M. 9 maggio 2001, il sindaco deve tenere conto delle zone a rischio intorno agli stabilimenti (che sono suddivise in tre fasce) e delle determinazioni riportate nei PEE.