Nella Gazzetta Ufficiale n. 62/2005 è stato pubblicato il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 con il quale il Governo ha inteso introdurre, con la procedura d’urgenza, specifiche misure relative allo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Qui di seguito si segnalano alcune disposizioni del provvedimento di interesse per il settore.
Articolo 4
L’articolo 4 apporta talune modifiche alla legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l’anno 2005).
In particolare, viene soppresso il comma 82 dell’art. 1 che prevedeva l’obbligo per le imprese di dotarsi, entro il 31 dicembre 2005, di modelli organizzativi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti in materia di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, nonché in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per personale addetto all’unità produttiva.
Articolo 13
L’articolato contiene alcuni interventi in materia di previdenza complementare e di ammortizzatori sociali.
In particolare, al fine di dare attuazione alle deleghe legislative attinenti la previdenza complementare di cui alla legge n. 243/2004, il comma 1 prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2005, di 200 milioni di euro per il 2006 e di 530 milioni di euro a decorrere dal 2007, per compensare le aziende in vista del trasferimento del Tfr nei fondi pensione.
Il comma 2, lettera b), modifica il comma 155 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 aumentando da 310 milioni di euro a 460 milioni di euro il limite complessivo di spesa a carico del Fondo per l’occupazione previsto dalla legge n. 236/1993.
Inoltre, è previsto che, nel caso di accordi di settore, il Ministero del lavoro possa concedere i nuovi trattamenti di Cigs e di disoccupazione speciale entro il 31 dicembre 2006.
Il provvedimento dispone altresì che i lavoratori collocati in CIGS ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, dell’art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, in caso di cessazione di attività, rientrano nelle ipotesi individuate dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993.
I datori di lavoro possono quindi godere, in caso di assunzione a tempo indeterminato, dei relativi sgravi contributivi.
Tali disposizioni incentivanti l’assunzione non trovano applicazione nei confronti di quelle imprese che presentino assetti proprietari coincidenti (anche sotto forma di collegamento o di controllo) con l’impresa che nei 6 mesi precedenti abbia messo in mobilità o in CIGS i lavoratori interessati.
Con riferimento alle assunzioni al di fuori del luogo di residenza, i lavoratori in mobilità o in CIGS che accettino di lavorare a più di 100 Km dal luogo di residenza hanno diritto ad una indennità aggiuntiva pari ad una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 18 mesi.
Analoghe indennità sono previste in caso di distacco finalizzato al fine di evitare riduzioni di personale, nell’ambito di accordi sindacali (art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993). Deve sempre sussistere il requisito della distanza dal luogo di residenza (più di 100 Km) e una mensilità dell’indennità di mobilità viene corrisposta se il distacco è superiore a 12 mesi (tre mensilità se il distacco è superiore a 18 mesi).
Si precisa che tale forma di distacco indennizzabile è del tutto diversa da quella stabilita dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, ove ricorrano altri requisiti (interesse del datore distaccante e temporaneità) e le cui modalità operative sono state dettate dalla circolare n. 9/2004 del Ministero del Lavoro.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sull’argomento a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del complementare disegno di legge anch’esso approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 marzo e al vaglio del Parlamento.
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