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Con la sentenza la Corte di Cassazione prosegue la riflessione sui rapporti del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, con le leggi precedenti in tema di fornitura di manodopera.

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Somministrazione di manodopera e appalto – Legge 1369/60 – Legge n. 276/2003 – Sentenza Cassazione

12 Maggio 2005
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Con la sentenza la Corte di Cassazione, Sez. III, prosegue la riflessione sui rapporti del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, con le leggi precedenti in tema di fornitura di manodopera.

In primo luogo, la Sez. III, con la sentenza in esame, afferma che la somministrazione di manodopera da parte di soggetti non autorizzati corrisponde nei suoi elementi costitutivi alla fattispecie già prevista dall’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, per cui non si è avuta alcuna abolitio criminis, ma è stata solo ampliata l’area sottratta alla rilevanza penale dell’illecito. Precisa che con la riforma del mercato del lavoro, si è specificato che la somministrazione di manodopera, prima sempre illecita, ora è tale solo se compiuta da soggetto non autorizzato.

Una volta attuata da soggetto non autorizzato, gli elementi costitutivi del fatto sono identici, giacchè la somministrazione non autorizzata di cui all’art. 18, D.lgs n. 276 del 2003 corrisponde alla vecchia fornitura di prestazioni lavorative.

Di qui la conclusione che dalla comparazione tra le fattispecie costituenti contravvenzioni sia in base alla legge n. 1369 del 1960 che in base al D.lgs n. 276 del 2003, emerge che l’attività di fornitura o somministrazione abusiva di manodopera, già prevista come reato dalla legge n. 1369 del 1960, continua a essere penalmente rilevante, sia pure con alcune precisazioni, anche in base al decreto legislativo citato per cui alla fattispecie è applicabile il terzo comma dell’articolo 2 del c.p. e non il comma secondo. Pertanto, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Un secondo punto riguarda il rapporto tra somministrazione e appalto alla luce dell’intervento correttivo recentemente attuato dal legislatore con il D.lgs n. 251 del 6 ottobre 2004, con cui tra l’altro sono state inasprite notevolmente le sanzioni già previste dal citato art. 18 del D.lgs n. 276 e si è inserito in tale articolo un nuovo comma – il quinto bis – in forza del quale nei casi di appalto privi dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda.

Nell’occuparsi per la prima volta del citato D.lgs n. 251/2004, la Sez. III osserva che siffatta norma non ha carattere innovativo ma interpretativo, giacchè alla conclusione alla quale è giunto il legislatore si poteva pervenire in via interpretativa anche in base al vecchio testo dell’art. 18 in parola.

La Cassazione precisa, infine, che le prestazioni di fornitura di manodopera da parte di un soggetto che non organizza il lavoro e non assume il rischio di impresa non costituiscono un appalto, ma mera somministrazione, che diventa illecita penalmente se attuata da soggetti non autorizzati.

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