Dopo quelle per il settore tessile, della plastica, del legno e della carta, il Ministero dell`ambiente ha diramato le indicazioni per rendere operativo anche nel settore edile, stradale e ambientale il D.M. 203/2003, ossia il Decreto che – in attuazione della Legge Finanziaria 2002 (art. 52, comma 56, L. 448/2001) – ha imposto alle Pubbliche Amministrazione l`obbligo di coprire il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato in misura non inferiore al 30% (salvo diversa quota stabilita da ciascuna Regione).
Se inizialmente la norma della Finanziaria si indirizzava alla sola fornitura di manufatti, nel successivo D.M. 203/2003 si è fatto riferimento anche alle opere pubbliche (art. 3, comma 3), imponendo quindi alle P.A., in sede di formulazione dei capitolati d`appalto, l`obbligo di prevedere l`impiego di materiali riciclati.
La pubblicazione delle indicazioni per il settore edile – contenute nella Circolare del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2005) – rende pertanto effettivo tale obbligo e conseguentemente i capitolati d`appalto delle P.A. dovranno essere adeguati.
Nella Circolare – alla cui redazione ha partecipato anche l`ANCE insieme ad ANPAR, SITEB e FISE-ASSOAMBIENTE – vengono forniti i criteri tecnici e prestazionali che i materiali e i manufatti riciclati devono possedere per ottenere l`iscrizione nel Repertorio del riciclaggio, che è condizione essenziale per l`acquisto del bene da parte della P.A. o delle imprese appaltatrici, lo schema della domanda di iscrizione e l`ulteriore documentazione che il produttore del materiale è tenuto a presentare al Ministero dell`ambiente.
In particolare, dopo aver definito “materiale riciclato”” quello realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione, vengono presi in considerazione gli aggregati riciclati risultanti dal trattamento degli inerti e il conglomerato bituminoso derivante dalla scarifica del manto stradale.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, gli aggregati riciclati possono essere costituiti interamente da rifiuti inerti, con un limite minimo del 60%, mentre per il conglomerato bituminoso riciclato è previsto un limite minimo del 20% di rifiuto inerte da scarifica. Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione dell`evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
Si fa presente comunque che l`indicazione nella Circolare degli aggregati riciclati e del conglomerato bituminoso non è esaustiva e pertanto potranno essere iscritti nel Repertorio anche altri manufatti e materiali.
La Circolare fornisce poi un elenco, anche questo non esaustivo, dei possibili riutilizzi degli aggregati riciclati: realizzazione del corpo dei rilevati stradali, dei sottofondi stradali, degli strati di fondazione, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante, ecc. (Allegato C).
Accanto alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio nel rispetto delle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dalla Circolare, si ricorda che altra condizione essenziale perchè il materiale o il bene riciclato possa essere impiegato dalla P.A. è la congruità del prezzo (art. 3, comma 4, D.M. 203/2003). Ciò significa che il loro valore non deve essere superiore a quello delle corrispondenti materie prime o beni con esse prodotti che si vanno a sostituire.
Si ricorda infine che l`ANCE ha più volte sottolineato la difficoltà nell`individuare il trenta per cento del fabbisogno annuale di ogni singola categoria di opere edili da parte delle P.A. e nell`applicare il criterio della prevalenza in peso del materiale riciclato all`interno del manufatto: si è in presenza di una normativa “tagliata”” per categorie di prodotti e non di opere complesse, quali quelle del settore delle costruzioni.
In questo senso l`ANCE si è fatta promotrice di un`azione finalizzata a far sì che il Ministero dell`ambiente emanasse un atto di indirizzo nei confronti delle stazioni appaltanti affinchè dall`applicazione della presente normativa non derivino effetti distorsivi della concorrenza per le imprese.
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