Presso le Commissioni Attività produttive della Camera dei Deputati e Industria del Senato si sono svolte il 5 luglio scorso le previste audizioni informali dell`ANCE sullo “Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell`edilizia””.
Il Direttore Generale, Dott. Carlo Ferroni, che ha guidato la delegazione dell`ANCE, ha evidenziato le osservazioni e le proposte dell`Associazione sullo Schema di decreto delegato rilevando, in particolare, che il tema del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera è di estrema rilevanza ambientale ed economica con importanti implicazioni nel settore dell`edilizia che impegna circa 1/3 dell`energia consumata in Italia, prevalentemente per le necessità di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.
è, quindi, importante avviare un percorso che porti ad una reale riduzione dei consumi, prevedendo non solo standard minimi nazionali da rispettare, ma anche misure incentivanti che stimolino il miglioramento dei minimi fissati e per conseguire il risultato è importante agire su tutte le tipologie di edifici e su tutti i soggetti coinvolti: pubbliche amministrazioni, proprietari/utilizzatori di immobili, imprese di costruzione.
Per raggiungere gli obiettivi ispiratori della Direttiva limitando il campo di applicazione ai soli edifici residenziali nuovi equivale a non voler raggiungere lo scopo: considerando la percentuale di nuove costruzioni rispetto all`esistente, significa cominciare a conseguire risultati apprezzabili, in termini di risparmio energetico, tra non meno di 15-20 anni. Pertanto non ci si deve limitare alle nuove costruzioni.
Anche la certificazione energetica deve essere usata quale strumento di spinta a realizzare interventi di risparmio energetico, utilizzabili anche per accedere a formule di incentivi economici quali i certificati di efficienza energetica, i cosiddetti “certificati bianchi””, legati a soluzioni di risparmio di energia, e “certificati verdi””, legati a produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ferroni ha, quindi, evidenziato che l`ambito di applicazione deve essere esteso agli edifici di nuova costruzione, per tutte le categorie individuate dall`art. 3 del DPR 412/93 ed, agli edifici esistenti, prevedendone l`adeguamento nel caso di ristrutturazioni importanti, esclusa la manutenzione ordinaria, così come definito dall`art. 6 della Direttiva.
Inoltre, per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, ha sottolineato che nel caso di edifici di nuova costruzione, o quelli esistenti sottoposti ad importante ristrutturazione, la certificazione può essere rilasciata, sulla base della relazione tecnica del progettista, già prevista dall`articolo 28 della Legge 10/91 vigente, dal Direttore dei lavori che, mediante perizia giurata, certifica l`esecuzione delle opere edili e di impiantistica conformi al progetto depositato.
Dilatare la catena delle responsabilità quando sono già previste due figure professionali, il progettista ed il direttore dei lavori, può non contribuire al conseguimento dei risultati auspicati. è più proficuo responsabilizzare maggiormente queste due figure professionali, cosa che peraltro già avviene per il direttore dei lavori durante la procedura di rilascio dell`agibilità dell`edificio. Resta inalterata la possibilità per i Comuni di effettuare verifiche sul progetto e durante l`esecuzione delle opere.
Il Direttore Generale si è, altresì, soffermato sulla necessità che in attesa dell`emanazione dell`apposito decreto previsto per dare attuazione completa alla Direttiva che dovrà stabilire, tra l`altro, metodi di calcolo e requisiti minimi per il contenimento dei consumi di energia, nel periodo transitorio, previsto di soli quattro mesi, resti inalterato l`attuale sistema di calcolo, ormai ben conosciuto dai progettisti, riducendo del 10% il valore limite del coefficiente di dispersione.
Si allega il documento con le osservazioni dell`ANCE consegnato alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.