Il Decreto 27/7/2005, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 2/08/2005, attuativo dei commi 1 e 2, articolo 4 della legge 10/91, definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l`edilizia sovvenzionata e convenzionata nonchè per l`edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l`uso razionale dell`energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell`utilizzo di manufatti.
Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione.
Per favorire il risparmio energetico all`art. 2, il decreto dispone altresì gli obblighi per i Comuni, i quali saranno tenuti ad uniformare i regolamenti edilizi, di loro competenza, alle prescrizioni riportate nel decreto stesso, prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico ed all`uso di fonti energetiche rinnovabili.
I comuni sono anche tenuti:
– ad introdurre nei regolamenti edilizi locali disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall`uso efficiente dell`energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti.
– ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali al fine di consentire, tramite indicazioni in ordine all`orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento invernale.
– ad individuare idonei strumenti di intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare estiva al fine di garantire un adeguato livello di comfort (schermature delle superfici vetrate, inerzia termica delle strutture, ecc.).
è inoltre obbligatorio che i comuni adeguino gli strumenti urbanistici, ai fini di rendere possibile lo scorporo, dal calcolo della superficie utile e del volume edificato, degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali, nei limiti precisati al comma 3 dell`art. 4, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico.
Il decreto prevede, altresì, che vengano minimizzati i consumi di energia primaria, per tutti gli edifici di nuova costruzione, anche attraverso il rispetto di requisiti di risparmio energetico quali, ad esempio, l`utilizzo ottimale di materiali componenti e sistemi per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell`involucro dell`edificio ed il controllo della radiazione solare incidente sulle superfici trasparenti, elencati all`art. 3.
Agli articoli 4 e 5 del decreto stesso vengono definiti gli indicatori prestazionali (tra i quali il coefficiente di dispersione termica per trasmissione Cd e la trasmittanza termica delle strutture opache e trasparenti) per edifici nuovi ed i relativi limiti ammissibili riportati nelle tabelle allegate.
Il decreto, poi, promuove l`adozione di misure di contenimento dei consumi di energia estivi, attraverso il mantenimento di temperature interne, tali da evitare o ridurre, quanto più possibile, il ricorso ad impianti di climatizzazione. Costituisce quindi elemento passivo di garanzia del comfort estivo la corretta progettazione dell`involucro, attuata mediante l`inerzia termica dell`edificio, la ventilazione delle coperture e delle facciate, l`opportuno dimensionamento e posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali.
Sono inoltre previste appropriate forme di incentivazione che portino ad un significativo miglioramento del comportamento energetico del patrimonio edilizio esistente. Risulteranno agevolabili anche interventi di modesto impatto, dal punto di vista del miglioramento energetico, ma saranno privilegiati interventi di adeguamento importanti, come riportato all`art. 8 “requisiti di risparmio energetico per edifici da ristrutturare””.
Il decreto prevede infine che il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici predisponga le istruzioni tecniche illustranti i metodi di calcolo da adottare e le modalità di redazione della relazione tecnica che il progettista dovrà seguire.
Il progettista dovrà inoltre inserire le verifiche, eseguite mediante i metodi di calcolo illustrati nelle istruzioni tecniche suddette, nella relazione che, ai sensi dell`art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10, il proprietario dell`edificio, o chi ne ha il titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in duplice copia, insieme alla denuncia dell`inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
I comuni procederanno all`attività di controllo di cui all`art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n.10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.
Il decreto entrerà in vigore il 17 agosto 2005.
1984-Decreto 27.07.2005.pdfApri