Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005, è stata pubblicata la Legge 31 luglio 2005, n.156 di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (cfr. Nuove agevolazioni per le concentrazioni e aggregazioni tra imprese – D.L. 106/2005 del 20 giugno 2005 )che prevede, tra l`altro, l`estensione del bonus per la concentrazione anche alle piccole imprese e nuove disposizioni in tema di versamenti dell`IRAP, di riscossione e notifica delle cartelle di pagamento.
IRAP (art.1)
Per quanto riguarda l`IRAP, si segnalano:
– l`eliminazione del secondo comma dell`art.1 del D.L. 106/2005 il quale prevedeva che, ai fini del versamento dell`acconto 2005, non si applicassero le disposizioni sull`utilizzo del criterio previsionale per il calcolo dello stesso, nonchè quelle concernenti l`esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza (di cui all`art.10, comma 3, legge 212/2000, cosiddetto “Statuto del contribuente””).
Dal punto di vista giuridico, la soppressione del suddetto comma 2 comporta la caducazione ex tunc degli effetti di tale disposizione, la quale è da considerarsi, pertanto, come mai esistita. In sostanza, viene “sanata”” la posizione dei contribuenti che hanno comunque versato l`acconto IRAP sulla base del metodo previsionale, mentre, con riferimento ai contribuenti che hanno ottemperato agli obblighi di versamento secondo il metodo storico, secondo il disposto del D.L. 106/2005, si rende necessario un intervento legislativo diretto a consentire il pieno recupero degli acconti (per il 2005) versati in eccedenza rispetto al quantum determinabile con il criterio previsionale.
– permangono, invece, le disposizioni contenute nel terzo coma dell`art.1 in base alle quali, in caso di violazioni dell`obbligo di versamento del saldo 2004, nonchè dell`acconto e del saldo 2005, non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall`art.13 del D.Lgs. 472/1997, in caso di ravvedimento operoso, e dall`art.2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 (che prevede la riduzione ad un terzo delle sanzioni in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell`Amministrazione finanziaria circa l`esito della liquidazione dalla stessa effettuato sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente);
– rimane altresì ferma, in ogni caso, la facoltà di compensare, ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997, le somme versate a titolo di acconto IRAP 2005 che risultino eccedenti rispetto all`importo effettivo che risulterà dovuto a seguito del riordino della medesima imposta (in particolare, il Governo ha annunciato l`intenzione di procedere ad una revisione della base imponibile IRAP, che probabilmente consentirà, a partire dal 2006, la graduale deduzione del costo del lavoro);
Riscossione e notifica delle cartelle di pagamento (art.1)
In tema di riscossione dei crediti tributari, con l`introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all`art.1 della legge di conversione, vengono fissati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, a pena di decadenza, in relazione al termine di presentazione delle relative dichiarazioni, secondo le seguenti modalità:
Termine di presentazione delle dichiarazioni
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termine di notifica delle cartelle di pagamento
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Fino al 31.12.2001
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31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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2002-2003
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31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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Dal 01.01.2004
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31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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Intervenendo poi sull`art.25 del DPR 602/1973, vengono conseguentemente fissati anche i termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni per le liquidazioni effettuate ai sensi degli artt. 36-bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del DPR 600/1973, secondo il seguente schema:
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termine di notifica delle cartelle di pagamento
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Somme dovute a seguito dell`attività di liquidazione, di cui all`art.36-bis DPR 600/1973
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31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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Somme dovute a seguito dell`attività di controllo formale, di cui all`art.36-ter DPR 600/1973
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31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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Somme dovute in base ad accertamento d`ufficio
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31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l`accertamento è definitivo
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Premio di concentrazione (art.2)
Il citato Decreto Legge 106/2005 ha introdotto un nuovo premio per favorire processi di aggregazione e concentrazione tra micro-imprese, la cui efficacia è comunque subordinata all`approvazione della Commissione Europea.
In particolare, l`agevolazione, prevista dall`art.2, consiste in un credito d`imposta concesso alle imprese risultanti da processi di concentrazione o aggregazione, pari al 10% dell`importo risultante dalla differenza tra:
somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni IRAP presentate da tutte le imprese che partecipano al processo nel 2° periodo d`imposta precedente quello di ultimazione della concentrazione o aggregazione
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(meno)
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Il maggiore dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni IRAP presentate da tutte le imprese che hanno partecipato al processo nel 2° periodo d`imposta precedente quello di ultimazione della concentrazione o aggregazione
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Il credito d`imposta è utilizzabile solo in compensazione (ai sensi del D.Lgs. 241/1997 e, quindi, non può essere chiesto a rimborso) e spetta a decorrere dal periodo d`imposta in cui interverrà la specifica approvazione della misura da parte della Commissione europea.
Queste, inoltre, le condizioni per fruire dell`agevolazione:
o le imprese che prendono parte al processo di concentrazione o aggregazione, comunque operato, devono rientrare, così come stabilito in sede di conversione in legge del D.L. 106/2005, nella definizione di “microimprese“ o di “piccole imprese“, di cui alla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003[1]. Le stesse imprese devono, inoltre, avere esercitato attività omogenee nei due periodi d`imposta precedenti la data di ultimazione del processo e devono risiedere in Stati membri dell`UE;
o il processo di concentrazione o aggregazione deve essere ultimato nel periodo compreso tra la data in cui interverrà l`autorizzazione della Commissione europea e i 24 mesi successivi e deve avere durata almeno pari a tre anni;
o l`impresa risultante dal processo deve rientrare nella definizione di micro, piccola, media impresa, di cui alla citata Raccomandazione UE del 6 maggio 2003 (in particolare, microimpresa = numero di addetti inferiore a 10 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro; piccola impresa = numero di addetti inferiore a 50 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 10 milioni di euro; media impresa = numero di addetti inferiore a 250 e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).
Inoltre, il credito d`imposta non compete se la concentrazione interessa imprese tra le quali esiste un rapporto di controllo, ai sensi dell`art.2359 del Codice Civile, oppure nel caso in cui avvenga tra società controllate dalla stessa persona fisica o da suoi familiari[2].
Per fruire del beneficio è previsto che l`impresa risultante dalla concentrazione inoltri un`apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell`Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione di avvenuta presentazione. L`Agenzia esamina le istanze secondo l`ordine cronologico di presentazione e comunica in via telematica, entro i 30 giorni successivi, il diniego del beneficio fiscale per carenza dei presupposti o per esaurimento dei fondi stanziati.
Con successivo Provvedimento ministeriale sarà approvato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il modello di istanza e i termini di presentazione della stessa.
Parametri
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Micro-Impresa
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Piccola impresa
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Addetti effettivi (1)
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Inferiore a 10
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Inferiore a 50
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Fatturato annuo
(oppure) Totale di bilancio annuo
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Non superiori a Euro2 MLN
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Non superiori a Euro10 MLN
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(1) Corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ossia al numero di persone che, durante l`anno, hanno lavorato nell`impresa, o per conto della stessa, a tempo pieno. I dipendenti che non hanno lavorato per l`intero anno, oppure quelli a tempo parziale o gli stagionali, devono essere contabilizzati in frazioni di ULA.
[2] Per espressa previsione normativa, al presente beneficio si applicano i commi 2, 5, 6 e 7 dell`art.9 del D.L. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005.
4696-Legge 31 luglio 2005, n.156.pdfApri