Ai fini del credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (di cui all`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni), la data del 31 dicembre 2006 costituisce il termine ultimo per la realizzazione degli impieghi agevolati, ferma restando la possibilità di utilizzare in compensazione (tramite modello F24) il credito ottenuto anche oltre tale data, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla norma (in particolare dall`art.62, comma 1, lett.f della legge 289/2002).
Così ha chiarito l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.104/E del 29 luglio 2005, in risposta ad una specifica istanza d`interpello avanzata da un`impresa che, avendo ottenuto l`accesso al beneficio nel 2005 (a seguito dell`invio telematico al Centro Operativo di Pescara dell`istanza di rinnovo -modello Rts- relativamente ad investimenti realizzati nel 2004), ha chiesto di conoscere se il relativo credito dovesse essere compensato interamente entro il 31 dicembre 2006 (data ultima di vigenza dell`agevolazione).
Al riguardo, l`Agenzia ha specificato che, pur essendo il 31 dicembre 2006 il termine ultimo per realizzare gli investimenti agevolabili nelle aree svantaggiate, l`utilizzo del credito d`imposta concesso rimane comunque consentito nell`anno di accoglimento dell`istanza e nei due successivi, con il rispetto delle percentuali di utilizzo minimo e massimo che sono state fissate dall`art.62, comma 1, lett.f, della legge 289/2002, pari rispettivamente al 20% e al 30% nel primo anno e al 60% e 70% nel secondo (nel terzo anno si utilizza il credito residuo).
Pertanto, i soggetti che abbiano ottenuto l`accesso al beneficio nel 2005, o l`otterranno nel 2006, potranno utilizzare il relativo credito anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006 e, più in particolare, nell`anno di accoglimento dell`istanza e nei due anni successivi nel rispetto dei citati limiti percentuali (ad esempio se l`accesso al credito viene concesso nel 2006, l`utilizzo dello stesso deve avvenire nel 2006, 2007 e 2008, nei limiti annuali minimi e massimi stabiliti dalla norma e secondo la pianificazione scelta dal contribuente e comunicata nell`istanza di ammissione inviata telematicamente al Centro Operativo di Pescara).
Resta comunque fermo che gli investimenti agevolabili devono necessariamente essere realizzati entro il 31 dicembre 2006, così come espressamente stabilito dalla normativa che disciplina il beneficio (art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni). A tal fine, si ricorda, così come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 41/E del 18 aprile 2001, che l`investimento si intende “realizzato””:
· per i beni mobili, alla data della relativa consegna o spedizione;
· per i beni immobili, alla data di stipulazione dell`atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l`effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
· nell`ipotesi di un contratto di appalto a terzi, al momento dell`ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. In quest`ultimo caso, quindi, l`importo dell`investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato all`ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale che infrannuale.
Infine, per gli investimenti realizzati in economia, si fa riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d`imposta, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui all`art. 109 del TUIR – DPR 917/1986.
Si evidenzia comunque che, anche per gli investimenti da realizzare nel 2006, resta ferma la necessità di inviare telematicamente al Centro Operativo di Pescara l`istanza di ammissione al beneficio prima dell`avvio degli stessi (per il concetto di “avvio”” degli investimenti si rimanda al documento Credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Nuovi chiarimenti ministeriali del 6 giungo 2003 ed alla Circolare ministeriale n.32/E del 3 giugno 2003), utilizzando lo specifico modello (Its) disponibile sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate.
4695-Risoluzione n.104-E del 29 luglio 2005.pdfApri