Con la Risoluzione n.128/E del 23 settembre 2005, l`Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui per l`acquisto dell`abitazione principale (per un importo annuale non superiore a 3.615,20 euro, art.15 TUIR 917/1986), nella particolare ipotesi in cui l`ammontare del mutuo superi il valore dell`immobile indicato nel rogito (aumentato degli oneri accessori all`acquisto).
Già con le precedenti Circolari n.26/E/2005 e n.15/E/2005, la medesima Agenzia ha avuto modo di chiarire che, in questo caso, l`agevolazione deve essere limitata (fermo restando il citato limite annuale stabilito dalla norma) all`importo massimo del valore dell`immobile indicato nel rogito, a cui si aggiungono gli oneri accessori connessi all`acquisto, tra i quali rientrano, oltre all`onorario del notaio, anche le spese di mediazione e le imposte di registro, ipotecaria e catastale (cfr. Mutui per l`acquisto dell`abitazione principale – Nuovi chiarimenti ministeriali del 1° giugno 2005). A tal fine, nelle citate pronunce, è stata fornita una specifica formula per determinare la parte di interessi su cui calcolare la detrazione spettante: Interessi su cui calcolare la detrazione = costo d`acquisto dell`immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo.
Con quest`ultima Risoluzione n.128/E/2005, viene ora ulteriormente specificato che, nel concetto di “costo d`acquisto dell`immobile“, possono rientrare anche:
· i compensi pagati per mediazione immobiliare;
· i costi sostenuti per ottenere dal Giudice tutelare le autorizzazioni richieste dalla legge per la stipula dell`atto di compravendita;
· le spese sostenute nei procedimenti di esecuzione individuale o concorsuale.
Allo stesso modo, seppure non direttamente connesse all`atto di acquisto dell`immobile, possono essere computate, tra gli oneri accessori correlati all`acquisto dell`abitazione, anche le spese sostenute per:
· l`onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo;
· l`iscrizione e la cancellazione dell`ipoteca;
· l`imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Ciò, a prescindere dalla circostanza che tali spese, a titolo di oneri accessori agli interessi passivi, abbiano o meno concorso ad aumentare l`importo della detrazione nell`anno di sostenimento.
Stanti queste ultime precisazioni, quindi, nel caso in cui il valore dell`immobile indicato nel rogito, aumentato delle spese accessorie, sia inferiore all`importo del mutuo ottenuto per l`acquisto dello stesso, dovrà essere adottata la seguente formula, al fine di determinare la quota di interessi passivi su cui calcolare la detrazione IRPEF del 19%:
Interessi su cui calcolare la detrazione =
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(Costo d`acquisto dell`immobile *) x (Interessi pagati)
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Capitale dato in mutuo
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* il Costo d`acquisto dell`immobile si calcola sommando le seguenti voci:
· valore dell`immobile indicato nel rogito
· onorario notarile per l`acquisto
· imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali connesse all`acquisto;
· compensi pagati per mediazione immobiliare;
· costi sostenuti per ottenere dal Giudice tutelare le autorizzazioni richieste dalla legge per la stipula dell`atto di compravendita;
· spese sostenute nei procedimenti di esecuzione individuale o concorsuale.
· l`onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo;
· l`iscrizione e la cancellazione dell`ipoteca;
· l`imposta sostitutiva sul capitale prestato.
La detrazione spettante sarà, quindi, pari a:
19% di Interessi calcolati con la precedente da formula + Oneri accessori al mutuo (quali onorario notarile per la stipula del contratto di mutuo, spese di iscrizione e cancellazione ipoteca, Imposta sostitutiva sul capitale prestato), nel limite massimo di spesa annuale di 3.615,20 euro (detrazione massima annua di 686,89 euro).
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Al riguardo, l`Agenzia ha poi precisato che gli oneri accessori al mutuo sono detraibili, nei limiti del 19%, secondo il principio di cassa. Pertanto, la detrazione riferita specificamente a tali oneri, deve essere fruita nell`anno in cui gli stessi sono sostenuti (presumibilmente nell`anno in cui il contratto di mutuo è stato stipulato), con la conseguenza che, nel caso in cui l`importo della detrazione spettante (interessi più oneri accessori) sia superiore all`IRPEF dovuta dal contribuente, o al limite fissato dalla norma (3.615,20 euro), l`eccedenza non potrà assumere rilevanza in periodi d`imposta diversi da quelli in cui l`onere è stato effettivamente sostenuto.
Ø la detrazione è ammessa solo se il mutuo è stipulato per l`acquisto dell`abitazione principale. La motivazione deve risultare dal contratto di mutuo, ovvero dal contratto di acquisto dell`immobile o anche da altra documentazione rilasciata dalla banca su richiesta del contribuente. In caso contrario, il beneficio non compete;
Ø nell`ipotesi di contratto di mutuo misto (acquisto e ristrutturazione), la detrazione degli interessi passivi compete solo se è espressamente indicato l`importo del mutuo riferibile all`acquisto;
Ø nel caso di acquisto di abitazione oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi decorre dalla data in cui l`immobile è adibito a dimora abituale del contribuente (tale destinazione, in questo caso particolare, deve avvenire al massimo entro due anni dal rogito, mentre nell`ipotesi normale di acquisto di abitazione, senza che siano effettuati lavori di ristrutturazione, la destinazione a dimora abituale dell`acquirente o dei suoi familiari deve avvenire entro un anno dal rogito).
La destinazione a dimora abituale entro i termini suddetti deve risultare dai registri anagrafici, ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dall`avente diritto all`agevolazione;
Ø in caso di trasferimento per motivi di lavoro il diritto alla detrazione permane anche se il medesimo immobile venga concesso in locazione a terzi;
Ø la detrazione compete anche per gli oneri accessori al mutuo, intendendosi per tali l`onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l`iscrizione e la cancellazione dell`ipoteca, l`imposta sostitutiva sul capitale prestato e le altre spese che il notaio sostiene per conto del cliente. Viceversa, non rientrano, tra gli oneri accessori, le spese per l`assicurazione dell`immobile per eventi dannosi.
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