In attuazione di una delega a delegificare e razionalizzare il procedimento, contenuta nella Legge 340/2000, è stato approvato definitivamente lo schema di D.P.R. recante il “Regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni ed esercizi commerciali””.
L`intervento di semplificazione riguarda in particolare due distinti adempimenti.
Il primo è disciplinato dall`art. 30, co.6, del TU Edilizia (D.P.R. 380/2001) che obbliga i pubblici ufficiali che ricevono o autenticano un atto, anche senza frazionamento catastale, riguardante il trasferimento di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati ad inviarne copia ai Comuni. Il successivo art. 47 del medesimo TU indica le sanzioni a carico dei notai che non ottemperino alle prescrizioni.
Il regolamento, di recente approvato, dispone l`abrogazione, con effetto dalla sua entrata in vigore, del suddetto obbligo di informativa a carico dei notai.
Lo stesso regolamento prevede poi la modifica dellart.7 della Legge 310/1993 stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l`obbligo ivi previsto di comunicare alle Questure la compravendita di terreni o di esercizi commerciali, resti in vigore soltanto per i notai che ricevono atti o autenticano scritture private relative a trasferimenti di terreni nei Comuni dove vige il sistema del Libro Fondiario di cui al Regio Decreto 499/1929. Tale sistema è ancora in vigore nelle Province del Trentino Alto Adige e in alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia.