In relazione al ciclo delle audizioni che la Commissione Ambiente della Camera sta svolgendo sullo Schema di decreto legislativo sulle ” Norme in materia ambientale” di attuazione della L.308/04 (recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), in sede congiunta con la corrispondente Commissione del Senato, l`ANCE ha inviato una sua memoria contenente proposte ed osservazioni.
In particolare, l`Associazione si sofferma su tre specifici aspetti attinenti il rapporto tra la Valutazione Ambientale strategica (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); la gestione dei rifiuti ed, in particolare, delle rocce e terre da scavo derivanti da lavori edili; la bonifica dei suoli inquinati con particolare riferimento alla rifunzionalizzazione delle aree ex industriali.
In relazione alle due procedure di valutazione (VAS e VIA), nella memoria viene rilevato, tra l`altro, il rischio di una sovrapposizione delle stesse, nonchè l`opportunità di inserire nello Schema di D.Lgs una disposizione di raccordo con altri atti autorizzativi in materia ambientale.
Sull`aspetto specifico dei piani gerarchicamente sovraordinati (strumenti di pianificazione territoriale), viene posta in risalto la necessità di evitare superflue duplicazioni delle valutazioni ambientali.
Il livello di approfondimento dell`analisi valutativa dovrebbe, inoltre, essere rapportato, ad avviso dell`ANCE, alla valenza strategica implicita di un piano o di un programma piuttosto che alla dimensione del territorio coinvolto. A tale scopo, gli indicatori per la valutazione dovrebbero essere “predefiniti e concordati a livello centrale e regionale””, contestualizzandoli con riguardo alla valenza dell`oggetto di valutazione ed alla specificità dell`ambiente direttamente coinvolto dal piano o dal programma.
Riguardo alla tematica della gestione dei rifiuti, viene, innanzitutto, espresso l`apprezzamento dell`ANCE perchè il testo legislativo esclude – come auspicato dall`Associazione, che era intervenuta sul tema, da ultimo, in occasione dell`audizione svolta nell`ambito dell`Indagine conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche relative ai corsi d`acqua presenti sul territorio nazionale (in proposito vedi notizia su “Interventi ANCe”” del 23 febbraio 2005) – dall`ambito della normativa sui rifiuti, i materiali inerti estratti a seguito di opere di manutenzione idrica.
Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da opere edili, viene rilevato, inoltre, che lo Schema apporta alcune modifiche ed integrazioni alla normativa fino ad ora emanata che dovrebbero avere il fine di rendere più agevole il riutilizzo di tali materiali, spesso molto simili a quelli estratti dalle cave.
Il recupero dei materiali suddetti andrebbe, peraltro, incentivato al massimo anche per evitare l`impatto sul territorio dell`apertura di nuove cave. Inoltre le stesse procedure di recupero dovrebbero essere semplificate il più possibile sia perchè gli adempimenti amministrativi complessi aumentano il rischio dello smaltimento illegale, sia perchè il basso costo dei materiali provenienti dalle cave renderebbe non più economico il recupero delle terre e rocce da scavo se sottoposto a procedure complesse, costose e dai tempi non brevi.
Sul tema viene evidenziata, inoltre, la problematica attinente la gestione dei materiali derivanti dai piccoli e medi cantieri (movimento di materiali ad es. entro i 500 mila mc) non soggetti a VIA, per i quali sarebbe stato opportuno prevedere l`esclusione dall`applicazione del regime della gestione dei rifiuti, ovvero, in alternativa, un regime maggiormente semplificato.
Quanto sopra anche in considerazione della disciplina riservata alla gestione di materiali provenienti da opere soggette a VIA, che si ritiene sostanzialmente condivisibile, salvo alcune limitate modifiche relative alla sostituzione dell`integrazione della VIA con un semplice parere dell`ARPA nei casi di cambiamento, in corso d`opera, dei luoghi di stoccaggio, ovvero della destinazione dei materiali di risulta.
Altro aspetto positivo che si riscontra nel testo e che raccoglie un’istanza dell’ANCE è quello relativo alla possibilità di stoccare il materiale senza considerarlo rifiuto, per un periodo determinato in attesa di individuare le modalità di reimpiego.
Un `apposita riflessione è dedicata, infine, alle bonifiche dei siti contaminati, che hanno una duplice rilevanza per il settore edile, sia sotto il profilo dei lavori da realizzare, sia per l`intervento di recupero e riqualificazione del sito contaminato eseguito dall`impresa edile in quanto promotore immobiliare.
Sul tema viene messa in risalto la mancanza, nello Schema di DLgs della disciplina di una procedura volta a garantire, “in tempi certi secondo regole predefinite””, il recupero e la valorizzazione delle aree ex industriali, che rappresentano, a medio e breve termine, una delle più significative occasioni per il recupero e la competitività urbana.
Al riguardo, oltre alla definizione di regole certe, con particolare attenzione alla tempistica, viene rilevata la necessità di modificare alcuni aspetti tecnici di regolamentazione (di cui al DM 471/99) attinenti i valori di concentrazione degli inquinanti, che andrebbero ridefiniti, anche sulla base della legislazione prevista negli altri Paesi europei, in maniera da renderli applicabili nella situazione oggi esistente.
Sui processi di bonifica, un`ulteriore annotazione riguarda la tempistica dei soggetti di controllo preposti alla verifica delle procedure ed alla certificazione, che renderebbe opportuno l`introduzione della possibilità che le attività in questione vengano certificate da un soggetto privato terzo, che dovrà però essere in possesso di un apposita certificazione di origine pubblica (quale, ad esempio, l`iscrizione ad un albo da istituirsi presso il Ministero dell`Ambiente).
Si allega il testo della memoria dell`ANCE.