è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2005 (Supplemento Ordinario n. 189) il Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 che, in attuazione della Direttiva europea 2003/105/CE, modifica il D.Lgs. 334/1999 (cd. Seveso II) sul controllo degli incidenti connessi con determinate sostanze chimiche altamente pericolose per l`uomo e l`ambiente presenti in impianti produttivi.
Per quanto di interesse del settore – integrando l`art. 14 del D.Lgs. 334/1999 che contiene già una serie di disposizioni urbanistiche ed edilizie in caso di realizzazione di nuovi impianti o ampliamento di quelli esistenti ovvero di insediamenti e infrastrutture intorno a questi ultimi – viene stabilito l`obbligo per gli enti locali di prevedere, nell`elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione, opportune distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose elencate nell`allegato I dello stesso Decreto e le zone residenziali o comunque interessate dal pubblico, le vie di trasporto ovvero le aree di interesse naturale, paesaggistico o culturale (art. 8 D.Lgs. 238/2005).
A tal fine è prevista la redazione da parte della Presidenza del Consiglio, entro un anno dall`entrata in vigore del presente Decreto, di linee guida in materia di assetto del territorio nelle zone interessate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da seguire nella formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
Le linee guida costituiranno quindi una integrazione di quanto già stabilito in materia dal D.M. 9 maggio 2001 che contiene i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per tali zone.
Si fa presente comunque che al punto 3 (Pianificazione urbanistica) dell`Allegato al D.M. 9 maggio 2001 è ammessa la possibilità, in caso di limitazioni all`edificazione conseguenti all`attuazione della normativa “Seveso””, di trasferire i relativi diritti edificatori in aree adiacenti ovvero, ove lo consentano le normative di piano, su altre aree del territorio interessato.
Il concetto è stato ora rafforzato con l`introduzione dell`istituto della compensazione ambientale, da parte della Legge 308/2004 (Delega ambientale) che, all`art. 1, commi 21 – 24, attribuisce al privato la facoltà di chiedere al Comune il trasferimento dei diritti edificatori già assentiti – ma non più esercitabili a causa della successiva imposizione di un vincolo diverso da quelli di natura urbanistica – su altra area del territorio comunale di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.
1921-Dlgs 21 settembre 2005 n238.pdfApri