Il reddito derivante dalla locazione di immobili di interesse storico-artistico, anche se con destinazione diversa da quella abitativa, va determinato applicando la minore delle tariffe d`estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ai sensi dell`art.11, comma 2, della legge 413/1991.
Così precisa in via definitiva l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.2/E del 17 gennaio 2006, superando, in tal modo, il proprio precedente orientamento espresso da ultimo nella Circolare n.9/E/2005 (cfr. Immobili di interesse storico o artistico locati – Chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2005), con la quale era stato precisato che, in caso di locazione di fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico, i criteri agevolativi previsti dal citato art.11, comma 2, della legge 413/1991, potevano trovare applicazione solo nel caso in cui gli stessi avessero avuto destinazione d`uso abitativa. Diversamente, sempre in base al precedente orientamento ministeriale, il reddito derivante dall`affitto di immobili vincolati, aventi destinazione d`uso diversa da quella residenziale (es. uffici, negozi, laboratori, etc.), doveva determinarsi secondo le regolare ordinarie stabilite dall`art.37, comma 4-bis, del TUIR – D.P.R. 917/1986 (ossia, assumendo il maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto forfetariamente del 15%, e la rendita catastale).
Con la citata Circolare n.2/E/2006, l`Amministrazione Finanziaria, per la prima volta, accoglie pienamente l`ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ammettendo in via definitiva che il reddito imponibile dei fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico (ai sensi della legge 1089/1939, ora D.Lgs.42/2004) deve essere determinato in ogni caso applicando la minore delle tariffe d`estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria, a prescindere dal fatto che gli stessi siano concessi, o meno, in locazione a terzi e senza che assuma rilevanza la relativa destinazione d`uso (abitativa o diversa).
Intendendosi, così, superate le istruzioni fornite con la precedente Circolare ministeriale n.9/E/2005, gli uffici locali dell`Agenzia delle Entrate sono stati invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente con i contribuenti ed a provvedere eventualmente, sulla base dell`innovativo orientamento espresso nella Circolare n.2/E/2006, all`abbandono dello stesso.
4171-Circolare n.2-E del 17 gennaio 2006.pdfApri