Il Decreto del 27 gennaio 2006 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 8-2-2006, dispone all’art. 1 che, ai fini dell’espletamento dei controlli antincendi nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, il datore di lavoro deve fornire la documentazione tecnica, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, attestante l’idoneità dei prodotti come disposto dal DPR n. 126, del 23 marzo 1998, all’art.1, commi 1, 2 e 3 di seguito riportati:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Tali disposizioni si intendono per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonchè di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.