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Per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 24 febbraio 2006, n.104, dal prossimo 4 aprile competerà all'Inps e non più alle imprese retribuire le donne dirigenti durante i periodi di congedo per motivi legati alla maternità e/o paternità, nonché durante le astensioni facoltative e i riposi per allattamento.

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Legge 24 febbraio 2006, n. 104 – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della mate

30 Marzo 2006
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Per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 dell’allegata legge 24 febbraio 2006, n.104, dal prossimo 4 aprile competerà all’Inps e non più alle imprese retribuire le donne dirigenti durante i periodi di congedo per motivi legati alla maternità e/o paternità, nonché durante le astensioni facoltative e i riposi per allattamento.

Per i datori di lavoro la estensione del testo unico sulla maternità ex D.Lgs n. 151/01 alle dirigenti comporterà una maggiorazione contributiva mensile.

Il provvedimento in parola prevede una copertura annua di circa 12 milioni di euro, che deriveranno dal versamento obbligatorio, da parte dei datori di lavoro, del contributo per l’assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, che non potrà superare lo 0,46%.

Nel caso di gravidanza, la dirigente può assentarsi dal lavoro (congedo di maternità) per cinque mesi. Cioè, due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 151/2001, ferma restando la predetta durata complessiva della astensione obbligatoria, la lavoratrice dirigente può ora scegliere di posticipare il periodo – assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi – presentando domanda al datore di lavoro e all’Inps.
Durante tale congedo ha diritto al pagamento di una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo, la quale – come già detto – è a carico dell’Inps. Tale tutela trova applicazione anche al dirigente padre, ma unicamente per i tre mesi dopo il parto, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio.

Concluso il periodo di congedo di maternità e/o paternità, ciascun genitore ha la facoltà di astenersi dal lavoro per un periodo massimo pari a sei mesi.

Si precisa che per i periodi fruiti fino al terzo anno di vita del bambino, le dirigenti hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione.

Inoltre, durante il primo anno di vita del bambino, la dirigente ha diritto a due periodi di riposo giornalieri, anche fra loro cumulabili (un solo periodo quando l’orario di lavoro è inferiore a sei ore).

Anche in tale ultimo caso trattasi di permessi retribuiti, sempre a carico dell’Inps.

Per le imprese la principale novità derivante dall’entrata in vigore della legge n. 104/06 consiste – come già detto – nella maggiorazione della contribuzione che, tuttavia, viene a sostituire gli oneri retributivi pagati nel passato per le dirigenti durante le assenze di che trattasi.

Si ricorda, come sopra richiamato, che per il settore industria l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,46%.

4270-Legge n.104-2006.pdfApri
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