è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 contenente la disciplina dell`esercizio del diritto all`accesso agli atti della pubblica amministrazione, in attuazione della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005.
In particolare, il diritto di prendere visione ed estrarre copie dei documenti ed atti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni), che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, in relazione al documento stesso (art. 2).
La domanda deve essere presentata all`amministrazione competente la quale entro 30 giorni provvede ad accogliere la richiesta ovvero a rigettarla nei casi previsti dalla legge (ad esempio in caso di documenti inerenti a procedimenti tributari o diretti all`emanazione di atti normativi, di pianificazione e programmazione, ecc.). L`accesso comunque non può essere negato qualora sia sufficiente differirlo nel tempo (art. 9).
Ove la richiesta risulti incompleta o irregolare, l`amministrazione ne informa l`interessato entro 10 giorni.
Se l`amministrazione cui è stata presentata la richiesta di visione non è in possesso del documento richiesto, provvederà ad inoltrare la domanda a quella competente (art. 6).
Viene predisposta inoltre una particolare tutela nei confronti dei cd. controinteressati, vale a dire coloro i quali dall`esercizio del diritto di accesso possono vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.
L`amministrazione, infatti, ricevuta la richiesta, deve controllare che non vi siano soggetti controinteressati e, qualora ve ne siano, deve informarli della domanda presentata. Questi avranno a disposizione 10 giorni, dal momento in cui sono stati informati, per presentare eventuali opposizioni all`accesso ai documenti stessi (art. 6).
Il privato, in caso di diniego espresso o tacito ovvero di differimento dell`accesso, può ricorrere al TAR ovvero chiedere un riesame dell`istanza al difensore civico competente per territorio o, qualora si tratti di atti delle amministrazioni statali, alla Commissione per l`accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 12).
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla formazione del silenzio-rigetto, e ne deve essere data comunicazione ai controinteressati, che potranno nei successivi 15 giorni presentare le proprie controdeduzioni.
La Commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, che è respinto decorso tale termine.
Con l`entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il D.P.R. 352/1992, ad eccezione dell`art. 8 che sarà abrogato solo nel momento in cui sarà data attuazione all`art. 24, comma 6, della legge 241/1990 (casi di sottrazione all`accesso di documenti amministrativi).