Il Ministero dell`ambiente prosegue la sua attività normativa con la pubblicazione di due nuovi provvedimenti e cioè:
–Decreto 2 maggio 2006 recante il nuovo elenco dei rifiuti, conforme al Catalogo europeo dei rifiuti, come da ultimo modificato dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, Supplemento Ordinario n. 123);
–Decreto 5 aprile 2006, n. 186 di modifica al D.M. 5 febbraio 1998, in materia di procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006).
Il primo provvedimento, emanato ai sensi dell`art. 184, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce la Direttiva del Ministro dell`ambiente 9 aprile 2002 riportata all`Allegato D alla Parte IV dello stesso Codice dell`ambiente, diventando quindi il punto di riferimento per gli operatori del settore ai fini della classificazione dei rifiuti.
Il Decreto 186/2006, il cui iter di formazione era stato avviato sin dall`inizio del 2005, si è reso invece necessario per adeguare la normativa sul recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi alla sentenza 7 ottobre 2004 con cui la Corte di giustizia europea aveva censurato il D.M. 5 febbraio 1998, nella parte in cui non prevedeva, per ciascuna tipologia di rifiuto, le quantità annue massime da recuperare.
Poichè il decreto, oltre ad individuare le quantità massime (Allegato 4 di nuova introduzione), apporta anche alcune modifiche al testo del D.M. 5 febbraio 1998, in tema, tra l`altro, di messa in riserva e di campionamento ed analisi dei rifiuti, l`ANCE sta predisponendo una nota di approfondimento.
Peraltro, il richiamo agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, considerata la loro abrogazione da parte dell`art. 264 del D.Lgs. 152/06, deve oggi intendersi riferito agli artt. 214 e seguenti di quest’ultimo decreto legislativo.