Il principio secondo cui la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, afferma che il principio secondo cui la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
Ne consegue che la conversione dell’assenza per ferie in quella per malattia opera soltanto a seguito della comunicazione dello stato morboso al datore di lavoro, salvo che quest’ultimo non provi l’infondatezza di detto presupposto, allegando la necessaria documentazione comprovante la compatibilità della malattia stessa con il godimento delle ferie.
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