Il Tribunale di Torino precisa che nel contratto di un lavoratore a progetto deve essere specificato in modo chiaro e dettagliato quali siano le prestazioni ed il risultato che dovrà perseguire il collaboratore stesso.
Dopo due anni e mezzo dall’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, la giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata sul dibattuto tema del lavoro a progetto. In materia è ancora una volta il Tribunale di Torino, sentenza 10 maggio 2006, a intervenire precisando che nel contratto di un lavoratore a progetto deve essere specificato in modo chiaro e dettagliato quali siano le prestazioni ed il risultato che dovrà perseguire il collaboratore stesso.
Nel caso di specie, nel contratto veniva effettuata una descrizione complessiva della attività dell’impresa, senza per altro descrivere quale fosse il progetto o la fase specifica di esso alla quale era adibito il lavoratore.
A sua volta, il Tribunale di Milano, sentenza 23 marzo 2006, n. 822, afferma che la sanzione prevista dall’art. 69, comma 1, del D.lgs n. 276/03 per l’ipotesi della omessa individuazione dello specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, di cui all’art. 61, comma 1, del citato decreto, consistente nella declaratoria della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, va applicata anche nel caso in cui, pur essendo presente la suddetta indicazione, venga accertato che l’attività svolta in concreto dal lavoratore sia divergente con l’individuato progetto, programma di lavoro o fase di esso.
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