La sezione lavoro del Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 434 del 27 marzo scorso, ha fornito un significativo chiarimento relativamente all’iscrizione in Cassa Edile delle società di fornitura di lavoro temporaneo nel caso di assunzione di operai edili ed al conseguente rispetto degli obblighi contributivi previsti dalla L. n. 196/97 e dal D.Lgs n. 276/03, derivanti dalla normativa contrattuale vigente.
L’allegata sentenza evidenzia che l’atto di adesione allo statuto e al regolamento della Cassa Edile è sufficiente a far sorgere in capo alla società di fornitura di lavoro temporaneo l‘impegno ad osservare integralmente quanto previsto dall’art. 95 del Ccnl dell’edilizia compreso, quindi, l’obbligo per la società di corrispondere il contributo per la formazione e la sicurezza, pari al 3,868% della retribuzione imponibile del lavoratore, in favore della Cassa Edile.
La sentenza, attraverso un esplicito richiamo alle due circolari ministeriali del 9 dicembre 2004 e del 22 febbraio 2005 che legittimano l’estensione della contrattazione anche allo svolgimento dell’attività formativa, delegittima le pretese avanzate da eventuali Fondi bilaterali alternativi, nel caso di specie il Forma Temp, a riscuotere il suddetto contributo e ribadisce il principio secondo cui l’adesione al regolamento della Cassa Edile determina, nel soggetto giuridico aderente, l’obbligo di versare ciò che le OO.SS. e le Associazioni datoriali del settore hanno stabilito di destinare alle Casse stesse come contributo per la formazione.
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