La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della ripartizione dell'onere probatorio in merito ai requisiti dimensionali dell'impresa che abbia proceduto ad un licenziamento individuale, al fine di verificare l'applicazione o meno dell'art. 18, legge n. 300/70.
Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della ripartizione dell’onere probatorio in merito ai requisiti dimensionali dell’impresa che abbia proceduto ad un licenziamento individuale, al fine di verificare l’applicazione o meno dell’art. 18, legge n. 300/70.
La decisione in esame si pone nel solco già trattato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 141/06 e ribadisce dunque che è il datore di lavoro a dover dimostrare l’insussistenza del requisito dimensionale ex art. 18 citato, e non già il lavoratore.
In particolare, facendo applicazione del suddetto principio, la Sezione Lavoro ha cassato la decisione di merito con la quale il giudice di appello dell’Aquila aveva condannato l’impresa convenuta alla semplice riassunzione di una lavoratrice ingiustamente licenziata o, in alternativa, al pagamento di 2,5 mensilità di retribuzione, sul presupposto che la stessa non aveva fornito prova dei requisiti dimensionali per l’applicazione della tutela reale.
La Corte, per contro, ritiene che questo orientamento giurisprudenziale vada superato e che sia maggiormente condivisibile quello espresso recentemente dalle Sezioni Unite e sopra richiamato, soprattutto perché maggiormente sensibile al cosiddetto “principio di vicinanza o disponibilità delle prove”, secondo il quale l’effettiva consistenza dell’impresa è una circostanza rientrante nella sfera cognitiva del datore di lavoro, mentre invece è molto più difficilmente accessibile al lavoratore.
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