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Secondo la sentenza, gli stranieri possono rimanere in Italia anche con un contratto di lavoro a termine o di apprendistato, in quanto non è necessaria la loro assunzione a tempo indeterminato.

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Carta di soggiorno – Tar Veneto, terza sezione, sentenza n. 3213/06

18 Ottobre 2006
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Gli stranieri possono rimanere in Italia anche con un contratto di lavoro a termine o di apprendistato, in quanto non è necessaria la loro assunzione a tempo indeterminato.

Quanto sopra è stato deciso dalla terza sezione del Tar Veneto con la sentenza n. 3213, depositata il 29 settembre scorso, permettendo ad un senegalese, residente nel nostro Paese dal 1987, di ottenere la carta di soggiorno a tempo indeterminato, per se stesso, il coniuge e i figli minori.

Tale documento, come noto, viene rilasciato ad un extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno “per un motivo che consente un numero determinato di rinnovi” e con un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

Nel caso di specie, il 21 luglio 2005 l’extracomunitario si presentava presso la Questura di Padova chiedendo il rilascio della suddetta carta, allegando il permesso di soggiorno con scadenza del 15 gennaio 2006 e l’attestato di assunzione a tempo determinato presso una azienda agricola, scadente il 30 dicembre 2005.

Gli Uffici, nel constatare una situazione di precariato, hanno applicato le disposizioni contenute nella circolare del Ministero degli Interni n. 300 del 4 aprile 2001, la quale preclude l’accoglimento delle domande presentate “da stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato”, perché le condizioni occupazionali “strettamente connesse alle esigenze del mercato, appaiono imprevedibili a priori”.

Il Tar di Venezia, che ha ribadito quanto già deciso in materia dal Tar Umbria con la sentenza n. 493 del 19 giugno 2002, ha affermato “l’evidente forzatura interpretativa” contenuta nella citata circolare ministeriale. In particolare, la sentenza sottolinea che “non vi è nessuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso per un numero indeterminato di volte, sempre che alla scadenza del permesso l’extracomunitario possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto, non importa se a termine o indeterminato”.

Sempre secondo la sentenza in esame, l’atto ministeriale individua una semplice “difficoltà di fatto” e non una “impossibilità giuridica” al rilascio della carta di soggiorno.

Del resto, il Tar afferma che “d’altra parte se si volesse dare importanza alle previsioni sulla stabilità del rapporto lavorativo, si dovrebbe dire che neppure un contratto a tempo indeterminato garantisce certezza, in quanto è sempre possibile il licenziamento”.

In conclusione, il venir meno della stabilità occupazionale non può ripercuotersi sugli stranieri che chiedono di essere regolarizzati.

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