• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Mancati infortuni in edilizia: elaborato un opuscolo Formedil – Inail
            12 Dicembre 2025
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 9 dicembre 2025 al 12 dicembre 2025
            12 Dicembre 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Una sentenza sulla nozione di outsourcing.

Archivio, Stampa

Nozione di outsourcing – Cassazione, sentenza n. 21287, del 2 ottobre 2006

14 Novembre 2006
Categories
  • Archivio
  • Stampa
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Il cosiddetto dare in “outsourcing” alcuni segmenti nella gestione dell’attività produttiva non significa necessariamente cedere un ramo di impresa.

Spetta esclusivamente all’imprenditore la scelta in tale ipotesi tra l’appalto e la cessione di impresa.

Ne deriva che, nel primo caso, i lavoratori della impresa appaltatrice restano in forza alla stessa non potendo i medesimi pretendere di essere considerati quali dipendenti della committente.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione che, con la allegata sentenza n. 21287 del 2 ottobre 2006, ha fornito una definizione dell’ “outsourcing”, operando a tal fine una netta distinzione fra appalto e cessione di impresa.

Lo spartiacque tra le due fattispecie, secondo la Corte, è fornito dalla opzione dell’imprenditore fra l’uno e l’altro criterio di gestione della politica aziendale.

Per la Cassazione, la cessione di ramo di impresa, agli effetti dell’art. 2112 c.c., deve essere intesa come il trasferimento di un insieme di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonomia ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell’impresa stessa e che conserva nel trasferimento la propria identità. Al contrario, l’appalto di opere e servizi o di manutenzione degli impianti all’interno dello stabilimento è un contratto diverso: in tal caso, infatti una parte assume, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

In altre parole, se si cede il ramo di impresa viene, di fatto, trasferito un intero segmento dell’organizzazione produttiva, dotato, fra l’altro di autonoma e persistente funzionalità.

Invece, nel caso di appalto di servizi, il committente non dismette un segmento produttivo ma si avvale semplicemente dei prodotti e dei servizi fornitigli da altra impresa. Quindi, tutti i servizi e i prodotti utilizzati sono fondamentalmente prodotti dell’appaltatrice ed è la volontà imprenditoriale a fare la differenza tra le descritte ipotesi.

Qualora si sia inteso stipulare in appalto di servizi, a meno che non venga provato un intento elusivo, la sentenza in parola precisa che non si vede come tale contratto possa trasformarsi in un contratto di cessione di ramo di impresa, fattispecie del tutto diversa.

Ciò è quanto avvenuto ad alcuni lavoratori di una impresa appaltatrice di lavori edili all’interno di uno stabilimento petrolchimico di Gela che, dopo essere stati licenziati in seguito alla cessazione dell’appalto, chiedevano venisse dichiarato un unico rapporto di lavoro con le società committenti. Per tali lavoratori, infatti, si era in presenza di una vera e propria cessione del ramo di impresa.

Ciò in quanto fra i loro compiti rientrava, oltre alla manutenzione ordinaria delle opere edili all’interno dello stabilimento, anche la posa in opera di ponteggi e la costruzione di impianti.

In buona sostanza, secondo i suddetti lavoratori, parte del ciclo produttivo, inizialmente direttamente gestito dall’impresa che li aveva assunti, era in seguito stato dato all’aggiudicataria dell’appalto. Dunque, si palesava una vera e propria cessione di ramo di impresa.

Sia in primo, sia in secondo grado, la domanda degli operai è stata respinta in quanto, secondo i giudici di merito, non si era verificata una esternalizzazione dei servizi.

La Cassazione, con la sentenza in commento, nel confermare la motivazione dei giudici di merito ne ha corretto l’impostazione, nel senso che in effetti si era verificata una esternalizzazione ma attraverso un appalto vero e proprio e non mediante una cessione di impresa.

4348-Cassazione, sentenza n. 21287-2006.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro