Si è svolta il 28 novembre scorso l`audizione informale dell`ANCE sui contenuti dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91//CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendiconto energetico nell`edilizia (
Atto Camera n.28).
La delegazione dell`ANCE, guidata dal Dott. Piero Torretta, Consigliere per i problemi tecnologici e l’innovazione, ha evidenziato, in premessa, che il provvedimento in questione segue a distanza di un anno la pubblicazione del decreto legislativo 192/05 modificandone pesantemente l`ambito applicativo.
Il decreto legislativo 192, infatti, che attua la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia, innova sostanzialmente la legislazione nazionale introducendo nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici stabilendo una serie di misure atte a ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti ed a favorire l`uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.
La principale novità dallo stesso introdotta è quella di esprimere in modo integrato la prestazione termica dell`involucro dell`edificio con quella della componente impiantistica.
Lo Schema in questione, predisposto a distanza di un anno dalla pubblicazione del DLgs 192/05, snatura, sostanzialmente, lo spirito prestazionale contenuto perchè impone oltre il rispetto dei limiti del fabbisogno di energia primaria, anche caratteristiche minime delle varie componenti dell`involucro edilizio nonchè, relativamente alla promozione di energia da fonti rinnovabili, impone l`adozione dei pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda sanitaria, e dei pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, senza tenere conto dell`eventuale utilizzo di altri sistemi altamente efficienti.
L`eventualità di una modifica in tali termini ridurrà notevolmente la spinta all`innovazione, sia dei materiali che delle tipologie costruttive che degli impianti.Bisognerebbe invece ricondurre il testo del decreto verso una impostazione prestazionale, limitandosi a stabilire i valori di fabbisogno di energia primaria.
Per una valutazione complessiva degli effetti dovuti all`applicazione del 192/05, è necessario attendere che almeno sia terminata l`edificazione di un campione significativo di edifici progettati secondo le nuove regole, e che siano anche “collaudati”” dagli utilizzatori per poter valutare eventuali aspetti della normativa da modificare.
Inoltre, il decreto 192/05 regolamenta, in via transitoria, solo il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale mentre deve disciplinare anche i seguenti aspetti: climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione. Tutti aspetti la cui regolamentazione, se non coordinata ed integrata, può generare incongruenze tra le varie prescrizioni.
Non bisogna dimenticare, poi, che è necessario che gli acquirenti/utilizzatori degli edifici riconoscano il valore di realizzazioni a basso consumo per poi, essi stessi, richiedere ai progettisti ed alle imprese di migliorare le prestazioni degli edifici.
Si tratta di mettere in atto un meccanismo che responsabilizzi e renda consapevole l`utilizzatore circa le conseguenze, a livello di consumi energetici ed immissioni in atmosfera, che hanno le sue scelte al momento della progettazione o dell`acquisto dell`edificio.
L`ANCE ha poi evidenziato le osservazioni e le proposte migliorative relative ai contenuti dello Schema all`esame della Commissione.
Nello specifico si è soffermata sugli aspetti relativi alle nuove costruzioni e casi di ristrutturazione di edifici esistenti (previsti dall`art. 3, comma 2, lett. a) e b) ), progettati mediante calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, ovvero progettati mediante calcolo e verifica delle trasmittanze degli elementi componenti l`edificio.
A questo riguardo è stato rilevato che le tabelle contenute nell`allegato c) dello Schema, sia relative al fabbisogno di energia primaria che alle trasmittente, a partire dal gennaio 2006, prevedono variazioni in due tempi: gennaio 2008 e gennaio 2010.
Sono tempi che non rispecchiano la durata dell`iter di costruzione di un edificio: ideazione, pratiche amministrative, realizzazione. Se si considera il normale periodo di tempo necessario a progettare e realizzare un nuovo edificio, ci si rende conto che ciò che si progetta oggi, con i valori prescritti per il 2006, sarà completato e valutabile quando probabilmente si dovranno adottare i valori del 2010.
A tale proposito, considerato l`effetto di primo impatto dei nuovi limiti del d. lgs. 192/05 e la loro compatibilità con gli obiettivi di contenimento energetico, anche nel rispetto del principio della fattibilità tecnico-economica sancito dalla Direttiva europea 2002/91, risultano inopportune le ulteriori riduzioni dei limiti dei consumi di energia previste dal decreto di modifica a partire già da gennaio 2008 e dal gennaio 2010.
L`ANCE ha, inoltre, formulato altre specifiche proposte per ricondurre il testo dello Schema verso una impostazione prestazionale.
Testo del Documento con le osservazioni dell`ANCE depositato in Commissione.
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Sulla tematica l`ANCE ha rappresentato le valutazioni e proposte, sopra illustrate, anche nelle apposite sedi del Senato preposte all`esame dell`Atto del Governo.
155-Documento audizione ANCE.pdfApri