Con la sentenza n. 22063 del 23 giugno 2006 la Corte di Cassazione, confermando un orientamento già consolidato, ha ribadito che i residui di demolizioni edili quali tegole, laterizi rotti, pezzi di cemento e coppi anche se mischiati a terre e rocce da scavo costituiscono in ogni caso rifiuti.
La categoria delle terre e rocce da scavo, anche alla luce del nuovo art.186 del D. Lgs. 152/206, gode, com`è noto, di una disciplina di favore in quanto si tratta di materiali che, non essendo considerati rifiuti, a determinate condizioni sono esonerati dal relativo regime di trattamento. Tuttavia, come ha correttamente evidenziato la Corte, se le terre e rocce vengono inquinate con materiale derivante da demolizioni edilizie diventano anch`esse rifiuti.
Infatti, le terre e rocce da scavo possono essere contaminate, entro determinati limiti, ma solo ed esclusivamente con materiale derivante da attività di escavazione, perforazione e costruzione. Altre tipologie di commistione non sono ammissibili e comportano il venir meno del regime speciale e l`appartenenza alla categoria dei non rifiuti.