Si è svolta il 16 gennaio scorso l`audizione informale dell`ANCE sui contenuti del disegno di legge recante “Delega per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi da capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione dei testi unici delle disposizioni sui tributi statali””
(DDL 1762/C).
Il dott. Carlo Ferroni, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, che tra le deleghe previste nel provvedimento legislativo e volte a realizzare un generale riordino delle disposizioni tributarie statali, assumono particolare rilevanza per il settore la delega in materia di redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria e quella relativa alla riforma del catasto.
In relazione al primo ambito, ad avviso dell`ANCE, nel testo legislativo andrebbe introdotto il principio di equiparazione tra la tassazione delle rendite finanziarie e quelle di natura immobiliare, relative principalmente al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, come già da tempo auspicato dall`Associazione.
In proposito, il regime fiscale agevolato, con applicazione di una aliquota sostitutiva al 20%, andrebbe riconosciuto in un primo tempo alle persone fisiche e in seguito anche a favore delle società immobiliari, almeno relativamente al reddito derivante dalla locazione di abitazioni in edilizia convenzionata, in considerazione delle finalità sociali perseguite con tali programmi.
L`applicazione dell`aliquota sostitutiva dovrebbe, inoltre, essere reintrodotta in relazione alle plusvalenze derivanti da cessione di aree edificabili, escluse da tale regime secondo la previsione contenuta all`art.1 comma 310, della legge finanziaria 2007 (l.296/06).
Per quanto riguarda poi la delega in materia di riforma del catasto l`ANCE ha espresso forti preoccupazioni in merito ai criteri previsti per la revisione degli estimi, effettuata su base patrimoniale e non anche reddituale e basata su un ipotetico valore di mercato dell`immobile e non anche sul reddito ritraibile dall`affitto del fabbricato.
L`Associazione ha evidenziato, altresì, che nel testo non viene precisato il modo in cui saranno stabiliti i coefficienti di redditività da applicarsi al valore patrimoniale per la determinazione delle nuove rendite, costituenti la base imponibile ai fini di tutti i tributi immobiliari.
Occorrerebbe, quindi, integrare la delega con la previsione che la determinazione degli estimi catastali debba avvenire su base reddituale, oltrechè patrimoniale.
In relazione alle cessioni di fabbricati, classificati o classificabili nei gruppi A, B e C soggette ad IVA, è stata, inoltre, rilevata l`opportunità di escludere, una volta approvati i nuovi estimi catastali, la possibilità per gli Uffici preposti di procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato nell`atto, nel caso in cui lo stesso non sia inferiore al valore catastale, reintroducendo, quanto previsto nell`articolo 15 del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995 e successivamente abrogata dall`art.35, comma 4 DL 223/06.
Si allega il documento con le osservazioni dell`ANCE consegnato agli atti della Commissione.