Nel corso del convegno organizzato da Italia Oggi nella giornata del 20 gennaio 2007 sulle novità fiscali della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l`Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni di seguito illustrate, che dovrebbero trovare conferma in una prossima circolare.
1. Detrazione IRPEF del 36%
2. Accertamento sul “valore normale”” dei fabbricati
|
1. Detrazione IRPEF del 36%
In relazione al beneficio della detrazione del 36% ai fini IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l`Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità applicative conseguenti l`obbligo dell`indicazione della manodopera in fattura. L`Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta di una indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera.
In sostanza, se si utilizzano più dipendenti, il dato non deve essere distinto per ciascuno di essi, ma è sufficiente l`indicazione complessiva del costo della manodopera. Nell`ipotesi di ditta individuale e di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera ovviamente non va indicato, in quanto trattasi di reddito d`impresa.
Se, contestualmente, i lavori vengono eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l`indicazione in fattura del costo della manodopera è limitato a quello dei dipendenti.
In presenza di lavori eseguiti non direttamente dall`appaltatore, ma da eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente che fruisce della detrazione IRPEF, devono comunque contenere l`indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell`appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore).
Infine, la norma si ritiene applicabile anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
2. Accertamento sul “ valore normale”” dei fabbricati
Le modifiche apportate dal decreto Visco – Bersani (legge 248/2006) in tema di rettifica delle dichiarazioni IVA e imposte sul reddito in caso di cessione di fabbricati al di sotto del “valore normale””, hanno effetto retroattivo con riferimento a tutti gli anni sin`ora accertabili. Si tratta, infatti, di norma di carattere procedurale e non sostanziale. Pertanto, trova applicazione anche per le compravendite effettuate prima del 4 luglio 2006. La disposizione, di cui all`art. 15 del D.L. 41/1995 convertito nella legge 85/1995, vigente fino al 4 luglio 2006 e che prevedeva la non rettificabilità se si dichiarava quantomeno il valore catastale era, infatti, disposizione “indiziaria”” e, comunque non interveniva sul valore imponibile.
Su tal punto, l`ANCE ha comunque intrapreso le più opportune iniziative affinchè, in ogni caso, la norma possa in qualche modo considerarsi sospesa sino all`individuazione dei criteri utili alla determinazione del “valore normale”” dei fabbricati, che dovranno essere fissati con specifico decreto.