La legge n° 292 del 27 dicembre 2006, ai commi 351 e 352 dell`articolo 1, prevede incentivi per interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, con valori di fabbisogno di energia primaria inferiori di almeno il 50% rispetto a quanto ammesso dalla legge.
L`incentivo consiste in un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire l`obiettivo di minor fabbisogno, incluse le maggiori spese di progettazione.
Le condizioni e le modalità per l`accesso e l`erogazione dell`incentivo saranno fissate con apposito decreto dei Ministeri dell`economia e delle finanze di concerto con lo sviluppo economico.
è costituito un apposito fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l`erogazione degli incentivi.
Gli interventi ammessi
Sono ammessi gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, alle seguenti condizioni:
1) I lavori abbiano inizio entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi;
2) Gli interventi devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo (per la climatizzazione invernale), per metro quadro di superficie utile dell`edificio, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori indicati nell`allegato C, numero 1), tabella 1) del D.Leg.vo 192/05 (v. allegato );
3) Gli interventi devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per il condizionamento estivo e per l`illuminazione inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori che saranno indicati con apposito decreto dei Ministeri dell`economia e delle finanze di concerto con lo sviluppo economico.
1667-Allegato C Tab1 D.Lgs 192.2005.pdfApri
1667-Commi 351 352 Legge 292.2006.pdfApri