Le controversie in seno alle Commissioni tributarie nazionali per i rimborsi IRAP si avviano verso una rapida soluzione. Infatti, le richieste di rinuncia al ricorso, promosse dai contribuenti, verranno accolte dall`Amministrazione Finanziaria. Così, le spese sostenute per il giudizio potranno essere ripartite fra le parti, ponendo fine a molte cause tutt`ora in corso.
Sono queste le indicazioni dell`Agenzia delle Entrate contenute nella Circolare n. 9/E del 14 febbraio 2007, che ha voluto favorire una veloce conclusione dei ricorsi pendenti di fronte alle Commissioni tributarie.
La notevole quantità di procedimenti aveva avuto origine dalla presunta incompatibilità dell`IRAP con le disposizioni dell`articolo 33, n. 1, della Direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta Direttiva) in materia di IVA. La questione era stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell`U.E. dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, poichè vi era il sospetto che l`IRAP, incidendo su ogni fase delle operazioni di produzione o scambio di beni effettuate da soggetti nell`esercizio di attività commerciali, potesse essere una sorta di duplicato dell`IVA.
Per questo, molti contribuenti che speravano nell`accoglimento della tesi dell`incompatibilità fra IVA ed IRAP nel processo in sede comunitaria, avevano iniziato un numero considerevole di procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie per ottenere il rimborso dell`IRAP già versata. Peraltro, l`inconciliabilità fra le due imposte era stata avvalorata anche dalle conclusioni dei due Avvocati Generali italiani presso la Corte di Giustizia: tale circostanza aveva ulteriormente aumentato il numero dei ricorsi (cfr. IRAP – illegittimità comunitaria del 18 marzo 2005).
In realtà, la legge prevede la possibilità di rinuncia al ricorso quando il giudizio è pendente (art. 44, comma 2, del D. Lgs. 546/1992), ma il soggetto deve pagare le spese processuali, a meno che non intervenga un accordo con le altre parti in causa.
In passato, l`orientamento dell`Amministrazione Finanziaria escludeva che potesse intervenire un accordo con il contribuente sulle spese di giudizio. Tuttavia, tale approccio è mutato nelle indicazioni fornite nella Circolare 9/E/2007.
Ne deriva che ora gli Uffici potranno accogliere le richieste di rinuncia al giudizio per il rimborso dell`IRAP, avanzate dai contribuenti, accogliendo anche le loro eventuali proposte di compensazione delle spese sostenute per il processo.
4331-Circolare n. 9-E del 14 febbraio 2007.pdfApri