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La legge comunitaria 2006 prevede maggiori garanzie per le pari opportunità tra uomo e donna.

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Legge comunitaria 2006

1 Marzo 2007
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La legge comunitaria 2006 prevede maggiori garanzie per le pari opportunità tra uomo e donna.

Infatti, competerà al datore di lavoro l’onere di provare che non sono stati posti in essere comportamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici.

Inoltre, dovrà essere espressamente prevista la tutela del diritto della lavoratrice madre a riprendere – dopo il congedo di maternità o per adozione – la stessa occupazione o comunque una equivalente e a non subire un peggioramento delle proprie condizioni di lavoro.

A fissare le regole per “l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e occupazione”, è la direttiva 2006/54/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con la legge n. 13/07 in commento (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007).

Tale provvedimento – che dovrà essere recepito entro 12 mesi – modifica e riunisce in un unico testo le diverse direttive che a partire dal 1976 sono state approvate a livello europeo in materia di tutela della parità tra i sessi. La parità in parola va garantita, in base alla citata direttiva 2006/54/CE, nell’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; nelle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, e nei regimi professionali di sicurezza sociale.

Pertanto, dovranno essere considerati discriminatori non solo le situazioni in cui una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in base al sesso, ma altresì nei casi in cui il datore di lavoro preveda retribuzioni diversificate a parità di lavoro e, comunque, qualsiasi trattamento meno favorevole riservato alle donne per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità.

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