Le imprese che stanno effettuando investimenti nelle aree svantaggiate del Paese e che hanno ottenuto il diritto al credito d`imposta negli anni 2005 e 2006, ai sensi dell`art. 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono prorogarne il completamento oltre il termine originariamente previsto al 31 dicembre 2006.
Infatti, se il diritto al credito d`imposta è stato riconosciuto negli anni 2005 e 2006, la scadenza per il compimento degli investimenti in corso è prorogata, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.
Questa la novità normativa, che accoglie le istanze dell`ANCE, contenuta nell`art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 2007 n. 17.
Come noto, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nelle aree svantaggiate da imprese operanti in diversi settori economici, fra cui quello delle costruzioni, l`art. 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto la possibilità di ottenere un credito d`imposta, pari, in sostanza, all`ammontare degli investimenti netti realizzati, tenuto conto delle percentuali di aiuto fissate dall`Unione Europea. In origine, la norma aveva indicato come termine per il completamento degli investimenti il 31 dicembre 2006, a pena di decadenza dal beneficio.
La disciplina del credito d`imposta ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, tra cui l`introduzione, a pena di decadenza, dell`obbligo di invio telematico dell`istanza preventiva di accesso all`agevolazione[1]. Tale richiesta doveva intendersi accolta nel caso di silenzio dell`Amministrazione Finanziaria protratto per 30 giorni.
A molte imprese il diritto al credito d`imposta è stato riconosciuto negli anni 2005 e 2006, per cui sarebbe stato difficile per tali operatori terminare gli investimenti entro la data fissata al 31 dicembre 2006. Pertanto, si è reso necessario prolungare il termine per la fruizione del beneficio.
Il Legislatore, come auspicato dall`ANCE, ha quindi tenuto conto di questa esigenza ed ha previsto, unicamente per le imprese che hanno ottenuto il beneficio nel 2005 e nel 2006, la proroga del termine per il completamento degli investimenti, modificando il testo dell`art. 8, comma 1[2], della legge 388/2000. Pertanto, per le imprese che hanno ottenuto il credito d`imposta nel 2005, la scadenza per l`ultimazione degli investimenti è ora fissata al 31 dicembre 2007. Invece, per le imprese che hanno ottenuto il diritto al benefico nel corso del 2006, il termine ultimo per completare gli investimenti è il 31 dicembre 2008.
[1] Cfr. Art. 10 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 e da ultimo l`art. 62 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
[2] Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (Legge Finanziaria 2001) recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(omissis)
Art. 8 – Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Comma 1: Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione (omissis) che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall`articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l`anno 2002 pari a 1.725 milioni di euro per l`anno 2003, 1.740 milioni di euro per l`anno 2004, 1.511 milioni di euro per l`anno 2005, 1.250 milioni di euro per l`anno 2006, 700 milioni di euro per l`anno 2007 e 300 milioni di euro per l`anno 2008.
(omissis)
Il credito d`imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta
Per coloro che hanno ottenuto il diritto al credito d`imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007.
(omissis)
(in corsivo il testo della disposizione di cui all`art. 4, comma 4 del D.L. 300/2006, convertito, con modificazioni, nella Legge 17/2007).
4333-art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300.pdfApri