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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi decreti interministeriali che completano l`iter di attuazione in Italia della direttiva europea sui prodotti da costruzione

Archivio

Marcatura CE degli isolanti termici per l’edilizia: Decreto 5 marzo 2007

6 Aprile 2007
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Entra in vigore il 4 aprile 2007 il decreto che stabilisce i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche degli isolanti termici per l`edilizia, nonchè i termini di impiego per gli isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.
Il decreto si applica agli isolanti termici le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell`Allegato 1 al Decreto, relative a prodotti di: polistirene, poliuretano, resine fenoliche, vetro cellulare, lana di legno, perlite espansa, sughero, fibra di legno.
Per i sistemi di attestazione della conformità -definiti nell`Allegato 2 al Decreto- vi è differenziazione in base all`uso previsto, se o meno soggetto al requisito di reazione al fuoco, ed in base alla classe di reazione al fuoco.
Le caratteristiche tecniche del prodotto individuate in sede europea sono indicate nella tabella di cui all`Allegato 3 al DM, di seguito riportata.
Caratteristiche tecniche
Dichiarazione
Reazione al fuoco, Euroclassi
SI
Permeabilità all`acqua
SI
Rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno
*
Indice di isolamento acustico
SI/NPD
Indice di assorbimento acustico
SI/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto
SI/NPD
Resistenza termica
SI
Permeabilità al vapore acqueo
SI
Resistenza a compressione
SI/NPD
Resistenza a trazione/flessione
SI/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici,
invecchiamento, degrado
SI/NPD
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento,
degrado
SI/NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro calore,
agenti atmosferici, invecchiamento, degrado
SI/NPD
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Risulta quindi che per alcune caratteristiche vi è l`obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell`Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, lascia al produttore la facoltà di esercitare l`opzione “prestazione non dichiarata””.
Il produttore è comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato 3, dichiarando obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:
– reazione al fuoco, euroclassi;
– permeabilità all`acqua;
– resistenza termica;
– permeabilità al vapore acqueo.
Per le altre caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.
Per la caratteristica “rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno””, la nota alla tabella chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformità.
Per l’impresa di costruzione e’ importante, quindi, che nelle specifiche di progetto siano chiaramente indicati, oltre al tipo di materiale isolante e le sue specifiche dimensionali, le caratteristiche tecniche richieste con relativo valore o classe minimi richiesti.
L`articolo 3 del Decreto disciplina i termini di impiego per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell`entrata in vigore del decreto stesso, che sono privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (è il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione di conformità non è coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell`Allegato 3, ovvero che il produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della facoltà di non determinarne la prestazione -NPD).
In tali situazioni, sempre che non vi fossero già regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente, l`impiego di tali isolanti termici è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme (vedere pag. 38 e 39 della G.U. n° 129 del 6.6.2006 riportante il decreto 15 maggio 2006 con l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate), ovvero qualora già scaduto, i 24 mesi decorrono dal 4 aprile 2007, data di entrata in vigore del Decreto.
è da segnalare che la maggior parte dei produttori di isolanti termici fornisce già la dichiarazione di conformità, anche se non sempre conforme alle specifiche del Decreto prima evidenziate.
Sarà particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli isolanti le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in previsione della certificazione energetica degli edifici che comporterà verifiche in tal senso.
Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell`entrata in vigore del Decreto, se non dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data di immissione sul mercato.
è da segnalare che sulle Gazzette Ufficiali del 20 e 21 marzo 2007 sono stati pubblicati i decreti relativi, oltre che agli isolanti termici, anche ai sistemi antincendio e di rilevazione e segnalazione d`incendio, ed agli accessori per serramenti.
Vedere argomenti collegati nei documenti:
– del 19/06/2006
– del 10/05/2004

Allegati:

– Decreto 5 marzo 2007

– Decreto 15 maggio 2006

1277-Decreto 15 maggio 2006.pdfApri

1277-Decreto 5 marzo 2007.pdfApri
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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi decreti interministeriali che completano l'iter di attuazione in Italia della direttiva europea sui prodotti da costruzione

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Marcatura CE degli isolanti termici per l’edilizia: Decreto 5 marzo 2007

6 Aprile 2007
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Entra in vigore il 4 aprile 2007 il decreto che stabilisce i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche degli isolanti termici per l`edilizia, nonchè i termini di impiego per gli isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.
Il decreto si applica agli isolanti termici le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell`Allegato 1 al Decreto, relative a prodotti di: polistirene, poliuretano, resine fenoliche, vetro cellulare, lana di legno, perlite espansa, sughero, fibra di legno.
Per i sistemi di attestazione della conformità -definiti nell`Allegato 2 al Decreto- vi è differenziazione in base all`uso previsto, se o meno soggetto al requisito di reazione al fuoco, ed in base alla classe di reazione al fuoco.
Le caratteristiche tecniche del prodotto individuate in sede europea sono indicate nella tabella di cui all`Allegato 3 al DM, di seguito riportata.
Caratteristiche tecniche
Dichiarazione
Reazione al fuoco, Euroclassi
SI
Permeabilità all`acqua
SI
Rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno
*
Indice di isolamento acustico
SI/NPD
Indice di assorbimento acustico
SI/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto
SI/NPD
Resistenza termica
SI
Permeabilità al vapore acqueo
SI
Resistenza a compressione
SI/NPD
Resistenza a trazione/flessione
SI/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici,
invecchiamento, degrado
SI/NPD
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento,
degrado
SI/NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro calore,
agenti atmosferici, invecchiamento, degrado
SI/NPD
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Risulta quindi che per alcune caratteristiche vi è l`obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell`Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, lascia al produttore la facoltà di esercitare l`opzione “prestazione non dichiarata””.
Il produttore è comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato 3, dichiarando obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:
– reazione al fuoco, euroclassi;
– permeabilità all`acqua;
– resistenza termica;
– permeabilità al vapore acqueo.
Per le altre caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.
Per la caratteristica “rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno””, la nota alla tabella chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformità.
Per l’impresa di costruzione e’ importante, quindi, che nelle specifiche di progetto siano chiaramente indicati, oltre al tipo di materiale isolante e le sue specifiche dimensionali, le caratteristiche tecniche richieste con relativo valore o classe minimi richiesti.
L`articolo 3 del Decreto disciplina i termini di impiego per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell`entrata in vigore del decreto stesso, che sono privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (è il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione di conformità non è coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell`Allegato 3, ovvero che il produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della facoltà di non determinarne la prestazione -NPD).
In tali situazioni, sempre che non vi fossero già regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente, l`impiego di tali isolanti termici è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme (vedere pag. 38 e 39 della G.U. n° 129 del 6.6.2006 riportante il decreto 15 maggio 2006 con l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate), ovvero qualora già scaduto, i 24 mesi decorrono dal 4 aprile 2007, data di entrata in vigore del Decreto.
è da segnalare che la maggior parte dei produttori di isolanti termici fornisce già la dichiarazione di conformità, anche se non sempre conforme alle specifiche del Decreto prima evidenziate.
Sarà particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli isolanti le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in previsione della certificazione energetica degli edifici che comporterà verifiche in tal senso.
Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell`entrata in vigore del Decreto, se non dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data di immissione sul mercato.
è da segnalare che sulle Gazzette Ufficiali del 20 e 21 marzo 2007 sono stati pubblicati i decreti relativi, oltre che agli isolanti termici, anche ai sistemi antincendio e di rilevazione e segnalazione d`incendio, ed agli accessori per serramenti.
Vedere argomenti collegati nei documenti:
– Marcatura CE dei prodotti da costruzione e normativa italiana del 19/06/2006
– Direttiva europea 89/106 sui prodotti da costruzione del 10/05/2004

Allegati:

– Decreto 5 marzo 2007

– Decreto 15 maggio 2006

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