è imponibile ad IRPEF la plusvalenza realizzata con la cessione di una unità immobiliare, iscritta in catasto come deposito (categoria C/2), se effettuata prima del decorso dei cinque anni dall`acquisto ed anche se il medesimo immobile è stato, di fatto, utilizzato dal cedente come abitazione principale.
Così precisa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione ministeriale n.105/E del 21 maggio 2007, in risposta ad uno specifico quesito avanzato da un contribuente che, il 31 luglio 2002, ha acquistato un`unità immobiliare, classificata in catasto come “deposito agricolo“ (Categoria C/2), per adibirla, di fatto, a propria abitazione principale a decorrere dal 2003, sebbene la relativa denuncia in catasto per variazione della Categoria, da deposito ad abitazione (A/7), sia stata ufficialmente presentata solo nel 2006.
In tal ambito, considerato che l`immobile, di fatto, è stato adibito ad abitazione principale a decorrere dal 2003, l`istante ha chiesto di sapere se la plusvalenza realizzata con la cessione dello stesso potesse considerarsi esclusa da tassazione IRPEF, in virtù di quanto stabilito dall`art.67, comma 1, lett.b, del TUIR – D.P.R. 917/1986, in base al quale sono imponibili le plusvalenze realizzate con la cessione infraquinquennale degli immobili, ad eccezione delle unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l`acquisto o la costruzione e la successiva cessione, siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Sul punto, l`Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già chiarito nella precedente Circolare ministeriale n.1/E/1994, ha precisato che l`unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nel Gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), ossia nelle categorie che caratterizzano catastalmente le abitazioni, senza che a tal fine possa assumere rilevanza l`utilizzo di fatto del medesimo immobile.
In sostanza, affinchè l`unità immobiliare possa essere considerata come abitazione principale del cedente, è necessaria la sussistenza anche del requisito “oggettivo””, legato alla classificazione catastale del medesimo immobile (oltre all`effettiva destinazione dello stesso a dimora abituale del cedente o dei suoi familiari).
Nel caso specifico, pertanto, a parere dell`Amministrazione, l`unità immobiliare, acquistata nel luglio 2002 ed adibita ad abitazione principale dal 2003, può in realtà essere considerata oggettivamente idonea all`uso abitativo solo a decorrere dal 2006, ossia dalla data in cui la stessa è stata effettivamente iscritta nella Categoria catastale riconducibile ai fabbricati abitativi (nel caso specifico in A/7).
Di conseguenza, se la cessione avviene prima del decorso dei cinque anni dall`acquisto, la relativa plusvalenza deve considerarsi imponibile ai fini IRPEF, non potendo in questo caso operare l`esclusione da imposizione per le unità adibite, per la maggior parte del periodo intercorrente tra l`acquisto e la vendita, ad abitazione principale del cedente o dei sui familiari.
L`Agenzia ricorda, infine, che è fatta salva la possibilità per il cedente di optare, in sede di rogito, per la tassazione sostitutiva dell`IRPEF, con aliquota del 20%, ai sensi dell`art.1, comma 496, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006).
Diversamente, in assenza di specifica opzione in tal senso, la plusvalenza realizzata con la vendita dell`immobile concorrerà (come “reddito diverso””) alla determinazione della base imponibile IRPEF, su cui applicare l`aliquota marginale propria del cedente, ai sensi del citato art.67, comma 1, lett.b, del TUIR – D.P.R. 917/1986.
4335-Risoluzione ministeriale n.105-E del 21-05-2007.pdfApri