Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4/07 del 28 febbraio u.s. ha fornito chiarimenti sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile (cfr. il documento: “Chiarimenti in merito alla redazione del POS“).
Le aziende che non svolgono una partecipazione diretta all`esecuzione dei lavori, non ricadendo negli obblighi dell`art. 9 comma 1 lettera c) bis del D. Lgs. 494/96 e dell` art. 6 del D.P.R. 222/03, non devono elaborare il POS.
è evidente, pertanto, che le imprese esecutrici non dovranno richiedere ai propri fornitori di materiali e/o attrezzature a piè d`opera il POS, poichè le stesse non sono obbligate a redigerlo.
Ovviamente l`azienda fornitrice deve rispettare quanto previsto dall`art. 7 del D. Lgs. 626/94 (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni).
Le imprese esecutrici da parte loro sono tenute a redigere il POS ed a trasmetterlo al coordinatore per l`esecuzione dei lavori che ne verificherà l`idoneità.
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