Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 si recepisce il sistema europeo di classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da costruzione, al fine di conformare le opere e le loro parti al requisito essenziale “Sicurezza in caso di incendio” della direttiva 89/106/CEE.
Il decreto si applica ai prodotti ed agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso di incendio delle opere in cui sono inseriti.
La classificazione si esegue sulla base delle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo l’allegato A del decreto stesso. Le prestazioni di resistenza al fuoco si determinano mediante prove, calcoli e confronti con tabelle e le modalità di classificazione sono riportate negli allegati B, C, D.
L’utilizzo in Italia di prodotti in elementi costruttivi ed opere in cui è prescritta la classe di resistenza al fuoco, secondo un uso conforme all’impiego previsto, richiede la marcatura CE prescritta dalle specificazioni tecniche di prodotto. La classe di resistenza al fuoco è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE.
I prodotti per i quali non è attualmente impiegata la procedura della marcatura CE, e gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette al controllo dei VVF, in presenza di certificazione redatta da professionista secondo il D.M. 4 maggio 1998.
Per le porte e per gli elementi di chiusura, per i quali non si applica ancora la procedura della marcatura CE, l’impiego necessita il rilascio dell’omologazione ai sensi del Decreto del Ministero dell’interno 21 giugno 2004, sia in assenza di specificazioni tecniche sia durante il periodo di coesistenza.
Il decreto definisce inoltre il periodo di validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI. SA. n. 91 del 14 settembre 1961 (si sottolinea che il decreto entrerà in vigore nel mese di settembre 2007). Si riporta a tal proposito una tabella esplicativa:
Tabella 1
data emissione rapporto di prova
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validità da settembre 2007
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entro 31 dicembre 1985
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1 anno
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dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1995
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3 anni
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dal 1 gennaio 1996
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5 anni
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Nel caso di prodotti ed elementi costruttivi di opere esistenti con caratteristiche di resistenza al fuoco accertate dai VVF alla data di entrata in vigore del decreto, non è prevista una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche se l’opera ha subito modifiche che non riguardano i prodotti e gli elementi costruttivi stessi.
Nel caso di un progetto approvato dai VVF prima del mese di settembre 2007, relativo ad una costruzione non esistente, potranno essere impiegati i prodotti e gli elementi costruttivi con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della vecchia normativa, purché si rispettino i limiti della Tabella 1 e purché se ne attesti la data di acquisto.