In relazione all`esame dello Schema di decreto legislativo concernente: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale””, l`Ance ha evidenziato, nelle sedi parlamentari preposte, le sue osservazioni su alcune modifiche che lo Schema introduce.
In particolare, l`Associazione si è soffermata sulla norma relativa al deposito temporaneo con la quale si dispone che i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi e che, in ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l`anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Al riguardo, l`Ance ha rilevato la necessità di mantenere invariata l`attuale formulazione che consente il deposito temporaneo, senza limiti quantitativi, per i rifiuti speciali non pericolosi per un periodo di 3 mesi, considerando che il ricorso a formule diverse dal deposito temporaneo che avviene sul luogo di produzione, quali la messa in riserva, ovvero lo stoccaggio difficilmente sono possibili per il settore delle costruzioni che ha spesso spazi limitati e tempi incompatibili con il rilascio di autorizzazioni di livello regionale.
L`Associazione ha focalizzato, inoltre, l`attenzione sulla norma che prevede l`esclusione dell`applicazione della normativa rifiuti per i materiali litoidi ricavati a seguito di interventi di manutenzione fluviale e di bacini idrici (naturali e artificiali).
A tal proposito, l`Ance ha rilevato l`opportunità di mantenere l`attuale regime di esclusione, parificando l`attività di manutenzione idrica a quella estrattiva assoggettandola eventualmente a più attenti controlli da parte delle stazioni appaltanti al fine di evitare attività illegali. La manutenzione idrica, infatti, deve rappresentare una priorità nell`attività di difesa idrogeologica del territorio nazionale per la quale debbano essere disponibili idonee risorse economiche ovvero contropartite attraverso la cessione dei materiali di risulta.
Riguardo alla nuova norma relativa all`utilizzo delle terre e rocce da scavo che riduce fortemente la possibilità di riutilizzare il materiale e lascia indeterminati i criteri per il suo uso, l`Associazione ha richiesto di mantenere inalterata l`attuale formulazione che prevede, in particolare, che le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate, come non rifiuto, per reinterri, riempimenti e rilevati, macinati, rimodellazioni ambientali, cave coltivate, nonchè altri cicli produttivi a condizione che vi sia il parere dell`ARPA, la compatibilità del materiale con il sito di destinazione e che i livelli di inquinamento siano compresi in quelli indicati nella Tabella 1 Colonna B dell`Allegato alla parte IV del D. Lgs. 152/06.
Al riguardo è stata, altresì, evidenziata l`opportunità di mantenere, in funzione dei differenti quantitativi di materiali prodotti, un regime differenziato tra opere soggette a VIA e opere non soggette a VIA.
è necessario, tra l`altro, individuare i limiti di inquinamento ammissibili per i materiali. Infatti, per i materiali con determinati limiti di inquinamento deve essere ammessa di diritto la possibilità di riutilizzarli in siti che lo consentano evitando la discrezionalità dell`ARPA.
Viene, altresì, sottolineato, che l`opera nella quale il materiale si riutilizza deve essere autorizzata dal punto di vista amministrativo edilizio, mentre la scelta del materiale costruttivo deve rientrare nella discrezionalità tecnica dell`esecutore che potrà impiegare, per l`esecuzione dell`opera, il materiale che ritiene più valido (terre e rocce da recupero, ovvero da cava). Occorre, pertanto, distinguere l`attività di riutilizzo dalla natura dell`opera nella quale essa avviene.
Riguardo a questa delicata tematica, è stata fatta presente la necessità di una norma transitoria che faccia salve le attività in corso sino alla loro conclusione, ovvero che consenta un periodo di adeguamento non inferiore a dodici mesi per le opere non soggette a VIA e a trentasei mesi per le opere soggette a VIA per evitare il fermo immediato dei cantieri in attesa dell`adeguamento.
In relazione, infine, alla norma sul trasporto di propri rifiuti speciali, con la quale si dispone l`applicazione del regime ordinario, l`Associazione ha evidenziato la necessità di mantenere un regime semplificato, soprattutto per i rifiuti speciali non pericolosi, in considerazione del fatto che l`attività di trasporto per le imprese che utilizzano il trasporto in conto proprio, è un`attività di tipo complementare rispetto a quella svolta in via principale.