In relazione all`iter del disegno di legge recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”” (DDL n. 2849/C), all`esame delle Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati, l`ANCE ha evidenziato, come già al Senato, alcune sue osservazioni e proposte sui contenuti del provvedimento.
L`Associazione, in particolare, ha ribadito l`opportunità di inserire nel testo una disposizione con cui si preveda l`esclusione dei datori di lavoro del settore edile dall`obbligo di assunzione obbligatoria di lavoratori disabili, per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
La proposta intende tener conto, come da tempo sostenuto dall`ANCE, della particolarità e rischiosità delle attività svolte in cantiere e delle conseguenti difficoltà delle imprese a inserire lavoratori disabili nelle proprie unità.
Ha, altresì, rilevato alcune criticità in relazione alle norme inserite in corso d`esame al Senato, dove sono stati ampiamente riformulati i criteri di delega del testo, nonchè introdotte disposizioni di diretta applicabilità.
Nello specifico, si è soffermata sulla previsione, inserita tra i principi di delega, relativa all`introduzione del rappresentante della sicurezza per il sito produttivo, rilevando che tale figura non trova giustificazione nel settore edile, dove la contrattazione collettiva ha già previsto, con il contratto collettivo nazionale del 20 maggio 2004, l`istituzione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti nell`ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o in mancanza di queste, per elezione diretta da parte dei lavoratori.
Nel medesimo contratto collettivo viene, inoltre, prevista l`elezione del rappresentante per la sicurezza anche nel caso di cantieri complessi: con durata superiore a sei mesi e più imprese esecutrici, quando l`impresa principale occupi almeno 10 dipendenti ed il numero complessivo degli occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25.
Alla luce delle considerazioni svolte, l`ANCE ha, quindi, evidenziato l`opportunità di sopprimere la suddetta disposizione.
L`Associazione ha espresso, inoltre, perplessità sulla norma di modifica del DLgs 626/94 con cui viene posto a carico del datore di lavoro committente l`obbligo di predisporre un documento unico di valutazione dei rischi, allegato al contratto di appalto o d`opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Anche in questo caso la disposizione andrebbe rivista, in quanto non appare applicabile al comparto delle costruzioni, poichè l`elaborazione di un documento di valutazione dei rischi, nel caso di cantieri temporanei e mobili spetta al coordinatore per la progettazione attraverso la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal DLgs 626/94.
Un`ulteriore proposta ha riguardato, infine, la norma relativa ai poteri degli organismi paritetici previsti dal DLgs 626/94, che possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l`applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza, informando degli esiti degli stessi la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
Al riguardo, l`ANCE ha rilevato l`opportunità di precisare che l`autorità di coordinamento delle attività di vigilanza deve tener conto dell`informazione sugli esiti dei sopralluoghi da parte degli organismi paritetici nella programmazione degli interventi di controllo al fine di privilegiare gli interventi nei confronti delle aziende che non si avvalgono dell`assistenza tecnica degli enti paritetici, nonchè di quelle aziende segnalate dai suddetti organismi in merito a specifiche situazioni.
Questo al fine di chiarire che gli enti paritetici svolgono compiti di consulenza ed assistenza alle imprese mentre assumendo funzioni di controllo verrebbero a sovrapporsi agli organismi già istituzionalmente preposti a tale attività.
Quanto evidenziato dall`ANCE ha trovato sostanziale condivisione ed occorrerà, ora, verificare, se l`iter legislativo del provvedimento ne consentirà la modificabilità, stante la dichiarata intenzione del Governo ad approvare il disegno di legge in tempi rapidi, prima dell`interruzione estiva dei lavori parlamentari.
Si veda precedente del 4 maggio 2007.