Nell`incontro col Ministro Bersani è stata posta particolare attenzione alla necessità di regole che favoriscano la competitività del settore, ad una normativa unica per la certificazione energetica, alla modifica di quanto oggi previsto per i limiti al fabbisogno di energia e per le trasmittanze minime degli elementi costituenti l`involucro edilizio, all`uso delle fonti rinnovabili, nonchè alle disposizioni urbanistiche che possono limitare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
è stata ribadita l`importanza di dare completa attuazione delle misure fiscali previste della Finanziaria 2007 ed alla verifica della compatibilità tra le normative che disciplinano il risparmio energetico e l`isolamento acustico.
I singoli aspetti sono di seguito dettagliati.
Certificazione energetica degli edifici: necessità di una normativa univoca sul territorio nazionale
Il decreto sulle linee guida per la certificazione è ancora in fase di predisposizione ma, nel frattempo, assistiamo ad un proliferare di iniziative, a livello regionale, provinciale e comunale, che disciplinano nei modi più diversi sia la certificazione che la classificazione energetica degli edifici.
L`Ance da sempre sottolinea l`importanza di una regolamentazione unica sul territorio nazionale, sia per i sistemi di calcolo delle prestazioni che per la classificazione degli edifici, convinti che la certificazione debba essere uno strumento per la crescita della cultura energetica sia di chi utilizza, sia di chi costruisce gli edifici, divenendo un`opportunità per la competitività del settore e la soddisfazione del cliente, non un mero adempimento fine a se stesso.
Tutto ciò è coerente con lo spirito stabilito dalla Direttiva 2002/91 che identifica la certificazione energetica come uno strumento (non come un fine) di facile utilizzo e dal costo contenuto per gli utenti, per contribuire a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Limiti al fabbisogno di energia e trasmittanza minime: ritornare all`approccio prestazionale
Altro aspetto riguarda alcune delle novità introdotte dal D.lgs. 311/06; in particolare i nuovi limiti per il fabbisogno energetico degli edifici, previsti con decorrenza dal 2008 e dal 2010, ed alla prescrizione, oltre ai limiti di fabbisogno di energia, anche della trasmittanza termica dei vari elementi costituenti l`involucro edilizio.
Introdurre per legge riduzioni di fabbisogno con scadenze così ravvicinate senza averne potute verificare la compatibilità tecnica ed economica, non solo contraddice l`articolo 4 della Direttiva 2001/92, ma può generare confusione tra i soggetti coinvolti nel processo edilizio (progettisti, imprese, pubbliche amministrazioni, gli stessi acquirenti) e rappresenta un limite alla capacità del mercato di autoregolarsi, migliorando le prestazioni in un processo virtuoso tra le richieste della domanda e le proposte dell`offerta del mercato delle costruzioni.
La prescrizione di valori minimi di trasmittanza termica non agevola tale meccanismo competitivo ed inoltre contraddice la logica ed il principio della norma prestazionale in cui la legge fissa gli obiettivi minimi e le regole per misurarli, lasciando facoltà agli operatori sul come conseguire l`obiettivo.
è quindi auspicabile tornare all`impostazione originaria del decreto 192/05, fissando i limiti di fabbisogno di energia primaria differenziati per le diverse categorie di edifici, senza l`ulteriore verifica delle trasmittanze.
Fonti rinnovabili: promuoverne l`utilizzo senza imporre una tecnologia in particolare
Nei decreti attuativi di prossima pubblicazione sarà opportuno chiarire inoltre che nella valutazione del fabbisogno di energia primaria, la quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili debba essere considerata quale contributo positivo al calcolo del fabbisogno di energia. Per l`energia da fonti rinnovabili è necessario inoltre disciplinare sia il caso di autoproduzione sia il caso di assorbimento da produttori esterni.
è inoltre necessario promuoverne la produzione da fonti rinnovabili senza imporre una tecnologia in particolare, come invece si sta verificando per il fotovoltaico. L`eliminazione della prescrizione di una specifica fonte rinnovabile obbligatoria dal d. lgs 311/06 servirà a non indebolire il processo spontaneo del mercato.
Per rendere efficace l`applicazione del “conto energia”” è opportuno regolamentare il “finanziamento tramite terzi””, come sistema che attribuisca il diritto all`incentivo a chi realizza l`impianto, anzichè a chi lo utilizza, disciplinare il regime fiscale del ricavo da tariffa agevolata esentandola dal prelievo dell`imposta sui redditi, disciplinare il diritto alla cessione del netto ricavo della tariffa agevolata per consentire al costruttore di dedurre il costo dell`impianto dai costi di produzione
Disposizioni urbanistiche: incoraggiare le disposizioni volte al risparmio energetico
Un aspetto che interessa sia le nuove realizzazioni che gli edifici esistenti, riguarda i maggiori ingombri (in termini di maggiori spessori delle pareti perimetrali e delle strutture orizzontali) necessari a realizzare edifici a basso consumo, sia per le maggiori volumetrie, sia per le maggiori altezze, sia per le distanze minime da rispettare tra gli edifici.
è vero che il D.lgs. 311/06 ha espressamente richiamato le Amministrazioni regionali e comunali a considerare tale necessità, ma lo stato di fatto delle leggi regionali e, soprattutto, dei regolamenti edilizi comunali fa sì che i maggiori ingombri richiesti sono di fatto penalizzati in termini di volumetria utile edificabile.
A questo si aggiunge, in maniera particolarmente penalizzante per chi volesse eseguire interventi di ristrutturazione “energetica”” di edifici esistenti, quanto previsto dalle varie leggi in termini di distanza minima tra edifici e tra edifici ed altre costruzioni o impianti.
Sarebbe pertanto utile disciplinare tutte le misure volte ad eliminare le disposizioni che scoraggiano o limitano la possibilità di realizzare edifici con un miglior rendimento energetico, sia per le nuove realizzazioni che per gli interventi di ristrutturazione, prevedendo premi volumetrici, per chi consegue prestazioni energetiche migliori, e sistemi di computo della capacità insediativa basata non sulla Superficie Lorda Pavimento ma sulla Superficie Utile.
Misure fiscali della Finanziaria 2007: rendere operativo il contributo per i nuovi edifici e riconfermare nel tempo l`incentivo per le ristrutturazioni
La Finanziaria 2007 ha già previsto degli incentivi per chi realizza edifici a bassissimo consumo, conscia del fatto che raggiungere prestazioni elevate, oltre ad avere maggiori costi in termini di materiali e tecnologie impiegate, richiede un grosso sforzo nella fase di impostazione della scelta progettuale.
La previsione della Finanziaria non è stata però resa operativa mancando il decreto di attuazione.
Gli incentivi fiscali sono un`opportunità da attuare in quanto contribuiscono a favorire la sperimentazione di soluzioni costruttive innovative, stimolando il mercato immobiliare a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
è indispensabile agire anche sul parco edilizio esistente. Su questo aspetto la Finanziaria 2007 ha messo in campo incentivi del 55% per chi ristruttura edifici esistenti.
Considerato il breve lasso temporale concesso, lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2007, ed i tempi di programmazione e realizzazione degli interventi edilizi, sarà difficile conseguire importanti risultati in termini di diffusione ed attuazione degli interventi di risparmio energetico sul territorio nazionale, ed è quindi necessario riconfermare tali incentivi nel tempo.
Il comma 350 dell`articolo 1 della legge Finanziaria 2007 ha inoltre introdotto, nell`ambito dei regolamenti edilizi, l`obbligatorietà dell`installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione ai fini del rilascio del permesso di costruire. Tale impostazione risulta in contrasto con l`approccio prestazionale, tendendo a non incentivare il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti.
L`imposizione della tecnologia fotovoltaica risulta notevolmente riduttiva per l`innovazione e l`evoluzione competitiva del mercato, rallentando ed ostacolando i processi di sperimentazione ed innovazione tecnologica.
Per non indebolire il processo spontaneo del mercato sull`applicazione di ulteriori tecnologie innovative che conseguano gli stessi risultati di risparmio energetico è quindi necessario eliminare la prescrizione relativa all`utilizzo di una specifica fonte rinnovabile di energia.
Integrazione tra risparmio energetico e isolamento acustico: applicabilità tra le diverse normative di settore
C`è un altro aspetto per certi versi intimamente legato alle prestazioni energetiche degli edifici: l`isolamento acustico passivo degli edifici.
Come per il risparmio energetico, dove mancano ancora i decreti attuativi che definiscono prestazioni da conseguire, modalità di misurazione delle prestazioni e certificazione delle stesse, per l`isolamento acustico sono solo fissati dei valori di isolamento mediante il D.P.C.M. 5-12-97 ma manca ancora il decreto ministeriale che stabilisca criteri di progettazione ed esecuzione per conseguire le prestazioni richieste. Essendo i due aspetti correlati, sarebbe opportuno riguardarli in maniera unitaria, per evitare conflittualità tra le soluzioni costruttive necessarie a soddisfare entrambe le normative.