In relazione all`iter del secondo Schema di decreto legislativo recante “Ulteriori correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 152/06 in materia ambientale””, all`esame delle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato, l`ANCE ha evidenziato, negli ambiti parlamentari competenti, le sue osservazioni e proposte in merito ai contenuti del provvedimento.
L`Associazione, in particolare, si è soffermata sulla norma relativa alle terre e rocce da scavo con la quale si dispone, tra l`altro, che i tempi per l`eventuale deposito, in attesa di utilizzo delle stesse, non possono superare un anno.
Al riguardo l`Ance ha sottolineato che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, classificate come non rifiuto entro il termine massimo di un anno, risulta problematico sia per le opere non soggette a VIA sia per quelle soggette a VIA, in quanto, nel corso del normale processo di costruzione, i tempi possono dilatarsi per cause indipendenti dal costruttore, come ad esempio, ritrovamenti archeologici o eventi atmosferici.
A tale proposito, l`Associazione ha rilevato l`opportunità di integrare la previsione secondo la quale il riutilizzo del materiale deve avvenire secondo modalità che ne dimostrino l`integrale riutilizzo e la certezza del reimpiego nell`ambito di progetti approvati dall`Autorità competente, con le seguenti indicazioni, finalizzate al risparmio di risorse ambientali: prorogare il termine di un anno in caso di forza maggiore e consentire periodi superiori ad un anno a condizione che il riutilizzo avvenga nel periodo di validità del titolo autorizzativo dell`opera che ha prodotti i materiali da riutilizzare, ovvero per opere particolarmente complesse che necessitano di un periodo maggiore collegato all`attuazione dell`opera stessa nella quale il materiale viene riutilizzato.
In relazione alla variazione di destinazione del materiale, l`Associazione ha rilevato la necessità di prevedere che il produttore o il committente dell`opera possa proporre la stessa, anche in un momento successivo, possibilità, questa, da ammettere anche nel caso in cui inizialmente il committente non abbia formulato alcuna proposta di reimpiego.
è stata, altresì, sottolineata l`esigenza di dare certezza agli operatori tramite indicazioni tecniche sulle modalità di effettuazione dei campionamenti e indicazioni di semplificazione per il riutilizzo dei materiali nei piccoli cantieri.
Riguardo alla disciplina transitoria da adottare è stata fatta presente la necessità di mantenere la validità dei progetti di riutilizzo approvati prima dell`entrata in vigore del decreto legislativo di modifica. In via subordinata alla suddetta soluzione, l`ANCE ha evidenziato la possibilità di ipotizzare una verifica di conformità dei progetti da compiersi da parte delle autorità competenti in un termine massimo compreso tra i 30 giorni per le opere non soggette a VIA e i 90 giorni per le opere soggette a VIA, entro cui la stessa può formulare le proprie richieste, termine trascorso il quale il progetto si intende confermato.
Si veda precedente del 14 giugno 2007.