Sono stati emanati dal Ministero dell’Interno due nuovi decreti riguardanti il settore dell’antincendio:
– decreto 22 ottobre 2007 (G.U. n. 256 del 3/11/07): Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
– decreto 25 ottobre 2007 (G. U. n. 257 del 5/11/07): modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio”.
Il primo decreto, che entrerà in vigore a gennaio 2008, riporta i criteri di sicurezza contro i rischi di incendio e di esplosione delle installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione con potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
E’ opportuno precisare che per l’utilizzo di gruppi elettrogeni nei cantieri edili non è necessario richiedere il Certificato di prevenzione incendi poiché trattasi di attività di carattere temporaneo in cui l’attività è costituita dalla singola attrezzatura (cfr. Chiarimento prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25 gennaio 1999 del Ministero dell’Interno). E’ ovvio che tale decreto costituisce comunque un utile criterio di riferimento per l’installazione dei gruppi elettrogeni dal momento che i titolari delle attività hanno come obbligo il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio contenute nel provvedimento.
Il secondo decreto, che è entrato in vigore in data 6 novembre 2007, riguarda invece la reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio.
Il decreto in questione è costituito da soli due articoli e sostituisce l’allegato A e l’allegato C del decreto 10 marzo 2005, essendo stata ravvisata la necessità di aggiornare i vecchi elenchi, visti i più recenti indirizzi emanati della Commissione dell’Unione europea.