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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera o), e comma 3, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4

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Stato di disoccupazione e legislazione regionale: limiti di competenza

10 Novembre 2007
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera o), e comma 3, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (“Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti”).

Tale disciplina prevedeva una particolare normativa circa la conservazione dello status di disoccupato in situazioni nelle quali la legislazione statale, che determina i principi fondamentali della materia, prevede invece la perdita di tale condizione (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto tale legge regionale in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, nonché con l’attribuzione allo Stato del potere di determinare i principi fondamentali nella materia della “tutela e sicurezza del lavoro”. La norma in parola determinerebbe inoltre disuguaglianze tra lavoratori di diverse Regioni violando i canoni della buona amministrazione.

La Consulta, accogliendo parzialmente – nella sentenza in oggetto –le osservazioni della Presidenza del Consiglio, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale in parola con riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., perché le norme regionali impugnate attengono anche alla tutela e sicurezza del lavoro e ledono le prerogative dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente.

E’ principio più volte affermato dalla Corte Costituzionale che le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attengono per l’appunto alla tutela del lavoro (Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50).

In tale contesto, il legislatore statale, ha definito lo “stato di disoccupazione” nonché le qualità, ai fini della disciplina sull’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di “adolescenti”, “giovani”, “disoccupati di lunga durata”, “inoccupati di lunga durata”, “donne in reinserimento lavorativo” (art. 1 del citato Dlgs n. 181/00 e successive modificazioni), prevedendo poi le evenienze che conducono alla perdita di tale stato (art. 4, del decreto n. 181) e, al contrario, le condizioni necessarie per conservarlo.

Nel caso di specie, osserva la Corte nella sentenza in commento, la definizione dello stato di disoccupazione, con la fissazione delle evenienze che ne comportano la perdita, ha carattere polivalente e costituisce il presupposto di un numero indefinito e virtualmente indefinibile di regole attinenti alle varie ipotesi e modalità di regolamentazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Ne deriva, a parere della Consulta, che la disciplina regionale pugliese in argomento ha la efficacia generale propria delle norme inerenti ad un nuovo “stato di disoccupazione”, completamente diverso da quello previsto – come sopra detto- dal legislatore statale, e in quanto tale contrastante con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

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