In relazione all`iter del DL 248/07 sulla “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”” (DDL 3324/C), all`esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, per la prima lettura, l`Associazione ha rappresentato, nelle sedi parlamentari preposte, le proprie osservazioni e proposte in merito ai suoi contenuti.
In particolare, l`Ance si è soffermata sull`art. 23 del decreto legge, relativo ai programmi integrati ex art. 18, della L. 203/91 (alloggi per i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità), che sospende per un anno l`applicazione delle modifiche apportate dalla L. 244/07 (legge finanziaria 2008) all`art. 21-bis del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07.
Il suddetto art. 21-bis dispone che le “somme non impegnate”” al 31 dicembre 2007 vengano destinate al finanziamento dei Contratti di quartiere II e agli interventi per i terremoti del Molise e della provincia di Foggia.
è stato ricordato che un ordine del giorno recepito dal Governo in sede di conversione in legge del DL 159/07 e una successiva Risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, hanno impegnato il Governo a risolvere la questione del finanziamento degli interventi con Accordo di programma ratificato entro il termine previsto del 31 dicembre 2007.
Alla Risoluzione è stato dato seguito con la disposizione di cui al comma 444, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che sostituisce la formulazione “non impegnate”” con “non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma””.
Al riguardo, l`Associazione ha, quindi, rilevato che l`art. 23 del DL 248/07, sospendendo per un anno gli effetti di quanto previsto dalla legge finanziaria, dà adito ad una situazione giuridica di incertezza e di sicuri contenziosi, che terranno bloccati i fondi al di là delle evidenti volontà del Ministero di impegnarli entro il 2008 per le altre finalità previste dall`art. 21-bis. In questo modo si creano surrettiziamente le condizioni per mettere in discussione la realizzazione di circa 3.000 alloggi destinati alle forze dell`ordine, vanificando investimenti in aree e progetti da parte dei promotori, disattendendo le attese dei Comuni che hanno approvato i programmi e delle Prefetture che si sono già espresse positivamente in merito agli interventi.
L`Ance si è, inoltre, soffermata sulla norma contenuta nell`art. 20, relativa al regime transitorio per l`operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, evidenziando la necessità di una riformulazione più chiara della disciplina al fine di superare i dubbi interpretativi che essa pone.
Al riguardo, ha rilevato l`opportunità di prorogare al 30 giugno 2009 il termine di cui al comma 2-bis, dell`art. 5, del DL 136/04, convertito in legge dalla L. 186/04, che prevede un periodo transitorio in cui è ancora possibile applicare la normativa tecnica di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74, e relative norme di attuazione, in alternativa al D.M. 14 settembre 2005.
è opportuno, altresì, che alle Amministrazioni aggiudicatrici le quali, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previdente sulla medesima materia, di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuino ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.
La disciplina transitoria, di cui al comma 2-bis, dell`art. 5, del DL 136/04, convertito dalla L. 186/04, dovrebbe essere prevista anche per le revisioni generali delle norme tecniche.
L`Ance ha, quindi, evidenziato, la necessità di istituire, con decreto del Ministero delle Infrastrutture, un`apposita Commissione con la presenza delle Regioni e degli Enti locali, nonchè di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle norme tecniche di prossima approvazione.
L`Associazione ha, infine, ribadito l`opportunità di dare seguito alla norma contenuta nell`art. 1, comma 351, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), concernente la concessione di un contributo per la realizzazione di nuovi edifici che conseguono prestazioni energetiche elevate in termini di risparmio.
L`applicazione della disposizione in questione era, infatti, subordinata all`emanazione, entro il 31 dicembre 2007, di un decreto che ne disciplinasse condizioni e modalità di accesso all`erogazione dell`incentivo.
Considerato che il decreto non è stato adottato e che le imprese non hanno potuto beneficiare degli incentivi, l`Ance ha evidenziato la necessità di differire di un anno i termini di applicazione previsti dal comma 351, dell`art. 1, della L. 296/06.