È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto sulle “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, il cui obbligo, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, scatterà ufficialmente a partire dal 1° marzo 2008
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre scorso l’allegato decreto sulle “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, il cui obbligo, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, scatterà ufficialmente a partire dal 1° marzo 2008. Fino a tale data, infatti, e a partire dall’11 gennaio prossimo sarà possibile assolvere all’obbligo della comunicazione alternativamente mediante il nuovo sistema informatico o mediante il vecchio sistema cartaceo.
La pubblicazione del decreto è stata preceduta, in data 21 dicembre scorso, da quella della circolare ministeriale n. 8371, che parimenti si allega alla presente, esplicativa delle nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro attraverso i sistemi informatici appositamente predisposti.
Il contenuto di entrambi i documenti era già stato oggetto della News Ance n° 5626 del 27 novembre 2007, attraverso la quale erano state anticipate alcune tra le novità più rilevanti del nuovo sistema informatico, tra cui la pluriefficacia delle comunicazioni effettuate on line e il sistema di accentramento delle medesime.
Quanto alla prima, l’art. 5 del decreto sancisce la validità delle comunicazioni effettuate secondo la nuova procedura on line anche ai fini dell’assolvimento delle comunicazioni presso gli altri enti previdenziali (tra cui Inps e Inail), dettagliatamente elencati al punto 9 della circolare ministeriale.
Per ciò che concerne, invece, l’accentramento, quest’ultimo, come già accennato nella precedente news, permetterà ai datori di lavoro con sedi di lavoro dislocate su tutto il territorio nazionale, di effettuare le comunicazioni avvalendosi di uno dei servizi informatici messi a disposizione nelle diversi sedi, la cui indicazione dovrà essere comunicata anticipatamente al Ministero del Lavoro secondo le modalità dal medesimo indicate.
L’accentramento non sarà possibile per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i contratti di apprendistato, per la quale andranno rispettate le modalità afferenti i singoli sistemi regionali.
Si rammenta che il decreto in parola, nel fornire all’art. 1 la definizione dei singoli moduli che verranno utilizzati per l’attuazione delle comunicazioni medesime (Unificato Lav, Unificato Somm, Unificato Urg, Unificato Vardatori) e per l’esame dei quali si rimanda alla dettagliata descrizione riportata al punto 5 della circolare ministeriale, ha quale finalità quella di definire gli standards e le regole per la corretta trasmissione delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del Nuovo Sistema Informatico su tutto il territorio nazionale.
Si ribadisce, inoltre che, come già anticipato precedentemente, i nuovi moduli sostituiranno tutti quelli fino ad ora utilizzati ai medesimi fini.
Nei territori in cui non sono ancora operativi i servizi informatici, i soggetti obbligati potranno assolvere l’obbligo de quo per il tramite del Servizio Informatico messo a punto dal Ministero del Lavoro.
è stato inoltre predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito sito dedicato interamente alle comunicazioni obbligatorie e presso il quale è possibile reperire tutte le informazioni utili ai fini di un corretto adempimento dell’obbligo in parola (www.lavoro.gov.it/co).
In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, i soggetti abilitati potranno procedere all’invio di una comunicazione sintetica d’urgenza (utilizzando il modello cartaceo dell’Unificato Urg) ad un fax server nazionale (848 800 131), ovvero ai fax regionali, fermo restando l’obbligo di inviare la comunicazione completa nel primo giorno utile d al riavvio del sistema.
La circolare ministeriale al punto 11 fornisce inoltre tutte le istruzioni necessarie nel caso in cui si debba procedere all’annullamento o alla rettifica delle comunicazioni inviate erroneamente.
Nel rinviare ad un esame approfondito di entrambi i documenti allegati, si precisa da ultimo che, per ciò che concerne le sanzioni, la circolare ministeriale ha precisato che le condotte punibili alle quali applicare l’apparato sanzionatorio già in vigore in base alla normativa vigente sono quelle di omesso invio delle comunicazioni e di invio tardivo delle medesime.
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