Per la realizzazione di un cunicolo esplorativo, nell’ambito della progettazione di una linea di trasporto ferroviario, l’aliquota IVA del 10% (n. 127-quinquies e 127-septies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) è riconosciuta unicamente se tale prestazione è inserita in un unico contratto d’appalto avente ad oggetto anche la complessiva costruzione della linea ferroviaria.
Diversamente, nell’ipotesi in cui i lavori di progettazione e la successiva realizzazione della linea di trasporto siano affidate a due imprese diverse, con distinti contratti d’appalto, la costruzione del varco sotterraneo deve essere assoggettata all’aliquota IVA del 20%.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52/E del 18 febbraio 2008, in risposta ad un’istanza d’interpello riguardante il corretto regime fiscale, ai fini IVA, applicabile alla costruzione di un cd. “cunicolo pilota” da parte di un’impresa cui sono stati affidati unicamente i lavori preparatori per la realizzazione di una linea ferroviaria.
In particolare, richiamando le disposizioni dei nn. 127-quinquies e 127-septies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione, tra l’altro, delle linee di trasporto ad impianto fisso, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
– la realizzazione del condotto esplorativo, inserendosi nell’insieme dei servizi preparatori per la realizzazione dell’opera (sviluppo del progetto definitivo, richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative e dei finanziamenti, ecc) deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 20%, tranne nell’ipotesi in cui tali attività vengano realizzate nell’ambito di un unico contratto d’appalto.
Infatti, il citato n. 127-septies, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 riguarda solo la “costruzione” delle opere di urbanizzazione (tra cui rientrano anche le linee di trasporto ferroviario) e non si riferisce espressamente all’attività di “progettazione” ed ai lavori propedeutici alla loro realizzazione;
– i lavori edili preliminari alla costruzione di tali opere di urbanizzazione (ad esempio il cunicolo esplorativo), così come le prestazioni di progettazione, possono beneficiare dell’aliquota IVA al 10% solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza di un unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera (cfr. R.M. 168/1999).
3743-Risoluzione n. 52-E del 18 febbraio 2008.pdfApri