è stata pubblicata (GU n. 51 del 29-02-2008 – S.O. n. 47) la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 che ha convertito, con una serie di modifiche (tra cui programmi integrati per la realizzazione di alloggi per le forze armate, accesso al Fondo per i fallimenti immobiliari, nuovo blocco degli sfratti) il testo originario del DL 248/2007 recante proroga dei termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
In particolare:
è stato aggiunto l`art. 18-bis: grazie al quale viene riaperto il termine (chiuso il 31 dicembre 2007) per presentare le istanze di indennizzo al Fondo fallimenti immobiliari. Per effetto della proroga ci sarà quindi tempo fino al 30 giugno 2008. La norma, inoltre, interviene a correggere l`art 12 co. 2 del D. Lgs. 122/05 chiarendo così che per l`accesso al Fondo vittime dei fallimenti immobiliari devono risultare procedure implicanti una situazione di crisi (oltre che non concluse in data antecedente il 31 dicembre 2003) non instaurate successivamente all`effettiva entrata in vigore della disciplina sulla garanzia fideiussoria.
è stato soppresso l`art. 23: con il quale era stato previsto che le modifiche apportate all`art. 21 bis del decreto legge 159/07 – recante il finanziamento delle proposte di programmi innovativi in ambito urbano””Contratti di quartiere Ii”” – successive alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione (legge 29 novembre 2007 n. 222) trovassero applicazione solo dal 1 gennaio 2009.
è stato inserito l`art 22-ter:che sospende fino al 15 ottobre 2008 l`esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione nei confronti di particolari categorie disagiate alle medesime condizioni di applicazione già previste dalla Legge 9/2007.
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