In occasione della prossima tornata elettorale prevista nei giorni 13 e 14 aprile 2008, si riassume, qui di seguito, la normativa – prevista dall'art. 11, L. n. 53/90 e dall'art. 1, della L. n. 69/92 – che disciplina i permessi spettanti ai lavoratori impegnati nelle operazioni di seggio
In occasione della prossima tornata elettorale prevista nei giorni 13 e 14 aprile 2008, si riassume, qui di seguito, la normativa – prevista dall’art. 11, L. n. 53/90 e dall’art. 1, della L. n. 69/92 – che disciplina i permessi spettanti ai lavoratori impegnati nelle operazioni di seggio.
Regole generali
Ai soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato nominati a svolgere attività ai seggi elettorali, si deve applicare una specifica disciplina che prevede diritti collegati all’assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo settimanale trascorsa ai seggi.
Destinatari dei suddetti permessi sono:
il presidente di seggio, il segretario, gli scrutatori, i rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei comitati promotori in caso di referendum.
Le norme, sopra richiamate, che disciplinano tale regime non sono state modificate; la partecipazione alle operazioni di voto per i predetti soggetti comporta l’applicazione della seguente disciplina:
– i giorni considerati lavorativi devono essere remunerati con la normale retribuzione come se il lavoratore avesse prestato regolarmente la propria attività;
– i giorni festivi o non lavorativi daranno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva pari ad 8/173esimi per ogni giorno rispetto al normale trattamento economico oppure a giorni di riposo compensativi.
Gli impiegati hanno invece diritto ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alle retribuzioni normalmente percepite o in alternativa ad una giornata di riposo compensativo.
Le modalità di fruizione del riposo non sono precisate dalla legge, in ogni caso devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro in funzione delle esigenze organizzative e produttive dell’azienda e all’utilizzo nell’arco di una settimana al massimo, vista la natura compensativa del mancato riposo settimanale.
La giornata del lunedì, come anticipato, sarà retribuita normalmente come se il lavoratore assente avesse comunque prestato l’attività lavorativa abituale presso l’azienda.
Adempimenti
Le norme in materia di permessi elettorali non disciplinano l’aspetto riguardante gli adempimenti a carico dei lavoratori nominati a svolgere attività ai seggi, pertanto il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista, si ritiene che debba assolvere ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro subordinato. In particolare occorre:
1) preavvisare il proprio datore di lavoro dell’assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale.
2) Ultimate le operazioni di voto consegnare al proprio datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale e cioè:
– per scrutatori e segretari: la nomina del comune o del presidente di seggio, se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio;
– per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione che comprovi giorno e ora d’inizio delle operazioni presso i seggi
– per rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesti l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalle liste e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.
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