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Fiscalità e incentivi

Crediti da Superbonus e debiti contributivi: chiariti i limiti

5 Giugno 2026
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  • Fiscalità e incentivi
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L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sui limiti all’utilizzo dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Con la Risposta n. 110/2026, l’Amministrazione chiarisce che tali crediti non possono essere utilizzati per estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo nei confronti della Cassa Forense, anche se oggetto di rateizzazione.

La ragione risiede nei limiti previsti dalla normativa in materia di compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo: questa possibilità è ammessa solo tra crediti fiscali per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre per imposte di tipo erariale (e non anche di natura contributiva), e quindi fra imposte dello stesso tipo.

In più, in linea generale, non è possibile utilizzare i crediti d’imposta derivanti da incentivi fiscali (come nel caso di quelli connessi al Superbonus) per estinguere debiti accertati ancorché di natura fiscale, tenuto conto che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, i crediti da incentivi, non essendo correlati alla liquidazione delle imposte, non sono qualificabili come crediti da imposte erariali.

Però, lo stesso credito fiscale da Superbonus può essere compensato con altri debiti erariali o previdenziali, a condizione che questi non siano iscritti a ruolo.

Il caso esaminato riguarda un professionista interessato ad acquistare un credito d’imposta da Superbonus e utilizzarlo per compensare un debito contributivo nei confronti della Cassa Forense, superiore a 1.500 euro e già oggetto di rateizzazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate risponde in modo negativo, ripercorrendo sia la disciplina relativa alla compensazione dei crediti d’imposta in presenza di somme iscritte a ruolo, sia quella che regola la possibilità di utilizzare i medesimi crediti d’imposta per estinguere i debiti fiscali accertati. In entrambi i casi, la normativa di riferimento prevede condizioni e limiti ben precisi per poter effettuare la compensazione “orizzontale” di cui all’art.17 del D.lgs. 241/1997.

Innanzitutto, la Risposta 110/2026 richiama le norme che bloccano la compensazione dei crediti d’imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo e, più in particolare:

  • l’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010), che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Al riguardo viene confermato che l’operatività del blocco alla compensazione è subordinato alla natura del debito, che deve avere ad oggetto imposte erariali (es. IVA, IRPEF/IRES e anche IRAP – cfr. C.M. 13/E/2011) e non quelle locali, quali ad esempio l’IMU.

Inoltre, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, viene vietata la compensazione dei crediti d’imposta “da liquidazione” di imposte erariali e non anche di quelli aventi natura agevolativa.

Pertanto, anche in presenza di cartelle esattoriali per imposte erariali di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro, risulta comunque ammessa la compensazione di crediti d’imposta “da incentivi”, quali ad esempio quelli relativi al Superbonus o ai bonus in edilizia;

  • l’art. 37, co. 49-quinquies, del DL 223/2006 (conv. legge 248/2006) che impone il divieto di compensazione dei crediti fiscali, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

In questo caso, fermo restando che il debito accertato di importo superiore a 50.000 euro deve essere relativo a imposte erariali (e non anche a tributi locali), il blocco della compensazione opera per tutti i crediti d’imposta, quindi, non solo dei crediti relativi alla liquidazione di imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa (cfr. anche C.M. 16/E/2024).

In entrambi i casi, il divieto non opera se i debiti siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza o siano in essere provvedimenti di sospensione.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti d’imposta, viene confermato che:

  • l’art.31, quarto periodo, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010), il relativo Decreto attuativo 10 febbraio 2011 (nonché, per rinvio, l’art. 37, co. 49-quinquies, terzo periodo, del DL 223/2006 – legge 248/2006), ammettono la compensazione solo qualora il credito derivi dalla liquidazione di imposte erariali e anche le somme iscritte a ruolo siano relative ad imposte erariali (cfr. anche C.M. 13/E/2011).

Non è, pertanto, possibile utilizzare crediti di natura agevolativa per compensare debiti fiscali iscritti a ruolo o, ancora, crediti da liquidazione di imposte erariali con debiti di natura contributiva o derivanti da imposte locali (es. IMU).

Alla luce di questa ricostruzione, nella Risposta n.110/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, il credito d’imposta da Superbonus:

  • – non può essere compensato con il debito previdenziale verso la Cassa Forense iscritto a ruolo per i due motivi che seguono.

Infatti, afferma l’Agenzia, le due discipline citate relative al divieto di compensazione in presenza di ruoli si riferiscono entrambe a “debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”, e non a debiti iscritti a ruolo di altra natura, come i debiti previdenziali.

Allo stesso modo, la specifica disciplina che consente di pagare le somme iscritte a ruolo per debiti erariali superiori a 1.500 euro con i crediti “relativi alle stesse imposte” (quindi sempre crediti erariali), richiede omogeneità sul tipo di imposta a debito/credito ai fini del pagamento mediante compensazione.

Nel caso di specie, quindi, non è possibile applicare nessuna delle citate regole per estinguere il debito previdenziale verso la Cassa Forense con il credito da Superbonus, tenuto conto che il credito non deriva dalla liquidazione di imposte erariali e il debito è addirittura di natura contributiva e non fiscale.

  • – può essere utilizzato in compensazione per il versamento ordinario di imposte, contributi INPS e premi INAIL attraverso il modello F24, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997.

Da evidenziare che, a parere dell’Agenzia delle Entrate e contrariamente a quanto sostenuto dall’istante nell’interpello in analisi, non può rientrare in questa ipotesi il pagamento delle rate di dilazione del debito contributivo, in quanto, anche se regolarmente assolto alle varie scadenze accordate, è comunque funzionale all’assolvimento di somme accertate e non invece di ordinari versamenti contributivi.

Per completezza, si evidenzia, infine, che risulta ancora inapplicabile, per mancanza del relativo D.M. attuativo, una disposizione ulteriore, che limita la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali di importo superiore a 10.000 euro (cfr. art. 121, co. 3-bis del DL 34/2020, conv. Legge 77/2020).

Sul tema, si allegano alcune schede riepilogative sul divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti iscritti a ruolo, aggiornate con le ultime novità della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025).

Allegati
Risposta_n_110_del_27_maggio_2026_
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SCHEDE_RIEPILOGATIVE
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it
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