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Le Regioni hanno espresso parere favorevole in relazione allo Schema incidente sulla Parte del Codice concernente i beni culturali e parere favorevole condizionato all`accoglimento delle richieste concordate in seduta, in relazione allo Schema incidente sulla Parte concernente il paesaggio.

Archivio

Resoconto delle Conferenze del 28 febbraio scorso.

5 Marzo 2008
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L`art. 10, della L. 137/02 ha conferito una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, previo parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti (per i precedenti si veda la notizia di “Politici e Costruzioni”” del 25 febbraio 2007, n.7).
La stessa norma ha previsto, altresì, che le disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi suddetti, in materia di beni culturali ed ambientali possono essere adottate nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, nonchè con le medesime procedure della delega, entro quattro anni dalla loro entrata in vigore (lasso temporale portato da due a quattro anni dal DL 273/05, convertito dalla L. 51/06, in virtù del quale la delega scade il 1° maggio 2008).
In attuazione dell`art. 10 di cui sopra è stato emanato il D.Lgs. 42/04 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio””, mentre con lo Schema di decreto legislativo in oggetto si intende correggere ed integrare il Codice, in relazione sia ai beni culturali che al paesaggio.
Per quanto riguarda lo Schema di decreto legislativo per la Parte relativa ai beni culturali, nel corso della riunione tecnica del 26 febbraio u.s., convocata per un ulteriore esame del provvedimento, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere positivo con le modifiche proposte dalle Regioni e concordate con il Ministero per i beni culturali e le attività culturali che ha poi trasmesso il testo in data 28 febbraio.
Nel corso della seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole sullo Schema di decreto nel testo discusso il 26 febbraio u.s. contenuto in un documento allegato all`atto, e trasmesso dal Ministero il 28 febbraio.
Per quanto riguarda lo Schema di decreto legislativo per la Parte relativa al paesaggio, nella riunione tecnica del 26 febbraio è stato nuovamente esaminato il provvedimento e i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente le proposte di emendamenti.
In tale sede le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere positivo sullo Schema di decreto con le modifiche avanzate e accolte dal Ministero per i beni e le attività culturali con alcune eccezioni.
Nella seduta della Conferenza è stato consegnato il suddetto documento, appositamente integrato con alcune proposte alternative (allegati all`Atto).
Tra i numerosi correttivi proposti dalle Regioni è contenuta la modifica dell`art. 143 del Codice sul piano paesaggistico con la quale viene previsto che una volta approvato il suddetto piano, il parere reso dal Sovrintendente nel procedimento autorizzatorio, in materia di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela, sia vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell`ambito di aree vincolate come beni paesaggistici, salvo quanto disposto dal comma 4, dell`art. 143, nonchè quanto previsto dall`art. 146, comma 5.
In relazione alla norma sull`autorizzazione paesaggistica, di cui all`art. 146 del Codice, le Regioni hanno specificato che il parere del Sovrintendente assume natura obbligatoria non vincolante, all`esito dell`approvazione delle prescrizioni d`uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141-bis e 143, comma 3, lett. b), c) e d) del Codice, nonchè della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata dall`avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici. Resta fermo il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto dall’art.143, commi 4 e 5.
Le Regioni prevedono, altresì, che l`amministrazione competente al rilascio della suddetta autorizzazione, ricevuta l`istanza dell`interessato, verifichi se ricorrono i presupposti per l`applicazione dell`art. 149 del Codice relativo agli interventi non soggetti ad autorizzazione. Inoltre, entro quaranta giorni dalla ricezione dell`istanza, l`amministrazione deve effettuare gli accertamenti circa la conformità dell`intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e deve trasmettere al Sovrintendente la documentazione presentata dall`interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonchè dando comunicazione all`interessato dell`inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Il Sovrintendente rende il parere di cui sopra, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l`amministrazione deve rilasciare l`autorizzazione ad esso conforme oppure comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell`art. 10-bis della L. 241/90.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra (45 giorni) senza che il Sovrintendente abbia reso il prescritto parere, l`amministrazione competente possa indire una conferenza di servizi alla quale il Sovrintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza deve pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente, l`amministrazione competente deve provvedere sulla domanda di autorizzazione.
In relazione all`art. 156 del Codice, sull`adeguamento dei piani paesaggistici esistenti alle disposizioni del Codice, viene altresì previsto che le Regioni e il Ministero possano stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell`adeguamento dei piani. Nell`intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l`adeguamento, nonchè il termine entro il quale la Regione approva il piano adeguato. Quest`ultimo è oggetto di accordo tra il Ministero e la Regione e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all`art. 143, comma 9. Qualora all`adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della Regione, entro i termini stabiliti dall`accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
Sul regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all`art. 159 del Codice, le Regioni chiedono che la relativa disciplina si applichi ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione stessa che a far data dal 31 dicembre 2008 (anzichè 1° giugno 2008) non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6, del Codice, apportando le eventuali, necessarie modificazioni all`assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento da parte delle Regioni di quanto prescritto determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del Sovrintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Le Regioni sono, altresì, intervenute sull`art. 138, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico proponendo di far salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del Sovrintendente, previo parere della Regione interessata da acquisire entro trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all`art. 136, tra cui i centri storici.
Le Regioni hanno, infine, richiesto che il Governo si impegni ad attivare un tavolo di confronto per la definizione delle linee fondamentali dell`assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, previste all`art. 145 del Codice.
La Conferenza ha espresso parere favorevole condizionato all`accoglimento degli emendamenti delle Regioni, accolti dal Ministero.
Testo del parere sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 42/04, in relazione ai beni culturali“
Testo del parere sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 42/04, in relazione al paesaggio””.
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