E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 85 dell’11 aprile 2009 la legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del decreto – legge n. 5/09, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Tale legge n. 33/09, all’art. 7 ter introduce ulteriori “Misure urgenti a tutela dell’occupazione” le quali si vanno ad aggiungere a quelle già previste dall’art. 19 della legge n. 2/09.
Si illustra qui di seguito il provvedimento di che trattasi.
– Il primo comma dell’art. 7 ter disciplina l’ipotesi di richiesta di pagamento diretto della Cigs da parte delle imprese in comprovata difficoltà finanziaria, attraverso la semplificazione del procedimento di pagamento diretto del trattamento ai lavoratori da parte dell’Inps. In tale ipotesi, l’erogazione diretta viene disposta contestualmente all’autorizzazione della Cigs, salva successiva revoca nel caso in cui venga accertata l’assenza delle difficoltà finanziarie avanzate dall’impresa.
– Il secondo comma prevede, per le sole sospensioni successive al 1° aprile 2009, che la richiesta di Cigs e di Cig in deroga con pagamento diretto siano presentate entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro e, quindi, non entro il 25° giorno del mese successivo a quello di paga.
– Con il terzo comma, in via sperimentale per il 2009 – 2010, si autorizza l’Inps ad erogare i trattamenti in deroga prima della emanazione dell’apposito decreto di concessione, esclusivamente nella ipotesi in cui l’impresa ne richieda il pagamento diretto. La domanda deve contenere l’accordo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali e la documentazione utile per individuare la ripetizione, nei confronti del datore di lavoro, del trattamento indebitamente erogato dall’Istituto, qualora la domanda di integrazione salariale in deroga sia stata respinta.
– Il quarto comma dell’art. 7 ter contiene una semplificazione delle procedure per fruire degli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, sono eliminati sia i termini legislativi per la stipula degli accordi governativi che il richiamo agli accordi territoriali.
– Il quinto comma prevede una modifica al regime delle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 (art. 19, comma 9, legge n. 2/09), allo scopo di armonizzarlo con le disposizioni relative alla concessione degli stessi.
Potranno, quindi, essere autorizzate proroghe nel corso dell’anno e con una durata non superiore a 12 mesi, nei limiti dello stanziamento previsto.
Per la concessione della proroga è stata eliminata la condizione relativa alla riduzione dei lavoratori destinatari del trattamento nell’anno precedente.
Si fa presente che anche in tale ipotesi la disciplina delle proroghe ricomprende tutte le forme di integrazioni salariali, compresa la cassa integrazione ordinaria in deroga.
– Con il sesto comma vengono estese ai lavoratori destinatari della Cig in deroga e della mobilità in deroga, i requisiti di accesso per la cassa integrazione e per la mobilità in regime ordinario e cioè 90 giorni di lavoro presso l’impresa che dà luogo alla sospensione in cig e 12 mesi di anzianità aziendale presso l’impresa che licenzia per la mobilità.
Nel computo dei 12 mesi vengono calcolati anche i contributi versati dall’impresa al lavoratore per una collaborazione a progetto in regime di nuova committenza.
– Il settimo comma contiene incentivi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione in deroga ed in mobilità in deroga per le imprese escluse dal regime della legge n. 223/91. Tale beneficio è pari alla indennità spettante al lavoratore per il numero delle mensilità di trattamento non erogato e riguarda le imprese che non abbiano in atto delle sospensioni di lavoro .
– Con l’ottavo comma si prevede l’aumento, per l’anno 2009, della una tantum prevista dall’ art.19 della legge n. 2/09 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi che aumenta, infatti, dal 10% al 20% del reddito dell’anno precedente.
– Il nono comma prevede che l’erogazione della indennità di disoccupazione ordinaria e di quella con requisiti ridotti sia subordinata alla adozione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità applicative. In tal modo, si elimina la disciplina transitoria di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 2/09.
Si chiarisce, altresì, la possibilità di fruire dei trattamenti in deroga anche in caso di assenza dell’intervento integrativo da parte degli enti bilaterali.
– Con il decimo comma, nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali, si esclude dall’obbligo della “trasferibilità” le imprese e/o i datori di lavoro rientranti nella previsione comunitaria di micro e piccole imprese.
– L’undicesimo comma prevede che i Servizi per il lavoro rendano note, con una periodicità almeno settimanale, le opportunità di lavoro disponibili attraverso specifiche forme di pubblicazione sugli organi di comunicazione di massa locali.
– Infine, con il dodicesimo comma si prevede, in via sperimentale per l’anno 2009, che coloro che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
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