L`art. 7, comma 1, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), prevede l`istituzione, nell`ambito dell`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, costituito da una Sezione Centrale e Sezioni Regionali con sede nelle Regioni e Province autonome.
La medesima disposizione di legge prevede che i modi e i protocolli dell`articolazione regionale del suddetto Osservatorio siano stabiliti dall`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni. Le articolazioni territoriali dell`Osservatorio agevolano la Sezione Centrale nell`acquisizione delle informazioni utili all`espletamento dei suoi compiti, tra cui, in particolare, la raccolta e la elaborazione dei dati informativi relativi ai contratti pubblici su tutto il territorio nazionale.
Il comma 8, dell`art. 7, impone l`obbligo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di comunicare all`Osservatorio i dati e le informazioni specificatamente indicate dalla stessa norma relativamente ai contratti di importo superiore a 150.000 euro.
Lo Schema di Protocollo generale, predisposto dall`Autorità, è stato elaborato in sostituzione del precedente, su cui è stato acquisito il concerto della Conferenza in data 16 dicembre 1999, ai sensi dell`art. 4, comma 14, della L. 109/94 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, c.d. Legge Merloni).
Al riguardo, il suddetto Protocollo, volto alla realizzazione di forme stabili di cooperazione tra l`Autorità e la Conferenza, è corredato da due documenti:
– un Allegato tecnico (All.A) che definisce i contenuti della rilevazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro ed individua, in termini generali, le modalità per la condivisione dei dati tra la Sezione centrale e la Sezioni regionali e provinciali dell`Osservatorio dei contratti pubblici;
– uno Schema di Protocollo (All. B) da sottoscrivere tra l`Autorità e ciascuna Regione per la definizione dell`articolazione dell`Osservatorio in una Sezione Centrale e una Sezione territorialmente decentrata.
Nel corso delle due precedenti riunioni tecniche, le Regioni hanno presentato alcune richieste di modifica al nuovo testo del Protocollo, alcune delle quali ritenute accoglibili dall`Autorità.
Nella riunone è stato, quindi, acquisito l`assenso dell`Autorità e delle Regioni sul testo, allegato all`Atto (All. 1).
Il nuovo Protocollo Generale d`Intesa, sottoscritto dalla Conferenza e dall`Autorità, consta di otto articoli in cui, oltre a dettare le finalità, vengono puntualmente disciplinate le forme di collaborazione e cooperazione per la costituzione di un sistema informativo integrato per l`acquisizione e la condivisione dei dati dei contratti pubblici. Per quanto riguarda la cooperazione interistituzionale viene precisato che si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino la condivisione in tempo reale di dati ed informazioni anche per favorire l`interoperabilità e la cooperazione tra le strutture pubbliche, nell`ambito del processo di riforma e innovazione della pubblica amministrazione, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione della best practice, trasparenza e correttezza dell`azione amministrativa.
I dati e le informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ai settori ordinari e speciali per la realizzazione della suddetta cooperazione sono acquisiti e verificati dalla Sezione Centrale dell`Osservatorio o dalla Sezione Regionale a seconda che siano rispettivamente coinvolte stazioni appaltanti di interesse statale o sovraregionale, ovvero regionale, provinciale e comunale. I suddetti dati e le informazioni vengono posti in condivisione e resi disponibili per le elaborazioni di interesse secondo le modalità previste nell`apposito Allegato tecnico.
La Sezione Centrale dell`Osservatorio interviene in via sostitutiva qualora gli standard di funzionamento di una Sezione Regionale non corrispondano ai requisiti minimi individuati da una Commissione mista, altresì prevista dal Protocollo, previa valutazione con la Sezione Regionale interessata, sentita la Commissione mista.
La citata Commissione mista è istituita per la valutazione delle problematiche connesse alle modalità attuative del Protocollo, tra cui, le modalità di collaborazione tra Sezione Centrale e Sezioni Regionali, le procedure di elaborazione dei dati in sede regionale e provinciale, le modalità di collaborazione per la determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio o fornitura e per specifiche aree territoriali. Essa è composta di dodici membri, di cui sei nominati dall`Autorità e sei nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente della Commissione e, comunque, almeno ogni novanta giorni.
Per quanto riguarda i vigenti Protocolli attuativi tra l`Autorità e le Regioni e le Province autonome, viene previsto che gli stessi debbano adeguarsi allo Schema di protocollo attuativo.
Nell`Allegato tecnico al Protocollo Generale vengono definiti, tra l`altro, i contenuti della rilevazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, settori ordinati e speciali di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro e vengono rilevate in termini generali le modalità per la condivisione dei dati tra la Sezione Centrale e le Sezioni Regionali e provinciali dell`Osservatorio dei contratti pubblici.
Viene, altresì, prevista una disciplina dettagliata per la condivisione delle informazioni nel colloquio tra le Sezioni dell`Osservatorio, con l`adozione di standard evoluti per l`interoperabilità e la cooperazione applicativa e per la sicurezza delle informazioni.
Ciascuna Sezione Regionale che operi attraverso un sistema informativo proprio, sottoscrive con l`Autorità uno specifico accordo sui livelli di servizio informatico, per rendere disponibili le informazioni acquisite; relativamente alle informazioni anagrafiche, la Sezione Centrale mantiene e cura l`aggiornamento dell`archivio anagrafico tramite la cooperazione applicativa con sistemi “certificatori”” terzi, rendendo disponibili a stazioni appaltanti e sezioni Regionali e Provinciali, servizi per la validazione e la condivisione delle informazioni.
Viene, altresì, specificato che dovranno essere rilevati, secondo i nuovi modelli, tutti i dati inerenti i contratti pubblici di servizi e forniture, settori ordinari e speciali, aggiudicati a far data dal 1 gennaio 2008 e tutti i dati inerenti i contratti pubblici di lavori, settori ordinari e speciali, aggiudicati a far data dall`entrata in vigore del sistema di rilevazione della Sezione Centrale dell`Osservatorio.
Per quanto riguarda i dati dei contratti di lavori già acquisiti dalle Sezioni Regionali e Provinciali, aggiudicati a far data dall`anno 2000 ed ancora in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del sistema di rilevazione della Sezione Centrale dell`Osservatorio, la rilevazione dovrà essere portata a conclusione utilizzando i sistemi in essere. A tal proposito, i tempi e i modi per l`adozione dei nuovi sistemi saranno concordati tramite specifici accordi con le singole Sezioni Regionali e Provinciali.
Nello Schema di Protocollo viene definita l`articolazione dell`Osservatorio in una Sezione Centrale e una Sezione territorialmente decentrata e prevista la finalità di realizzare forme stabili di collaborazione tra l`Autorità e la Regione dirette a garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato degli appalti pubblici attraverso la costituzione di un sistema informativo integrato per l`acquisizione e la condivisione dei dati e delle informazioni di comune interesse.
A tal fine, vengono puntualmente definite le modalità di cooperazione tra le Sezioni Regionali e la Sezione Centrale dell`Osservatorio individuando le rispettive attribuzioni.
In particolare, la Sezione Centrale provvede, tra l`altro, a diramare circolari esplicative o disposizioni operative su questioni o problematiche di interesse comune, anche su segnalazione delle Sezioni Regionali, delle stazioni appaltanti e degli operatori del mercato; mentre, la Sezione Regionale, provvede, tra l`altro, d`intesa con i competenti uffici della Sezione Centrale, all`effettuazione di verifiche sistematiche sul regolare adempimento agli obblighi di comunicazione nei confronti dell`Autorità, al fine di concorrere alla più completa alimentazione ad aggiornamento della base dati sugli appalti.